AGEA non può disapplicare contratti di concessione pascoliva né revocare contributi PAC (TAR Abruzzo n. 278 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema normativo interno ed euro-unitario non è rinvenibile una disposizione che attribuisca all’AGEA il potere di accertare in via incidentale la legittimità dei provvedimenti adottati da altra amministrazione per la cura di interessi diversi dagli interessi finanziari dell’Unione, né quello di disapplicarne gli effetti. I contratti di concessione dei terreni ad uso pascolivo stipulati tra il Comune e l’associazione temporanea di imprese non si risolvono automaticamente per effetto dell’informazione interdittiva antimafia adottata verso la mandataria, ove l’ente concedente non abbia esercitato il proprio potere di autotutela. In assenza di tale risoluzione, l’AGEA non può ritenere insussistente il presupposto della disponibilità giuridica dei terreni e dichiarare la decadenza dai contributi.

Il Fatto

Il Comune ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione in concessione, a titolo oneroso, dei terreni del demanio civico ad uso pascolivo per la stagione 2020-2021. I lotti sono stati aggiudicati a un’ATI, alla quale ha aderito come mandante l’impresa agricola individuale ricorrente. In forza dei contratti di concessione, l’ATI ha assegnato all’impresa i terreni per l’esercizio del diritto di pascolo.

L’impresa ha presentato la Domanda Unica di pagamento PAC 2020, dichiarando nel fascicolo aziendale la disponibilità delle particelle, e ha ottenuto i contributi. Sopravvenuta un’informazione interdittiva antimafia della Prefettura verso la società mandataria dell’ATI, l’AGEA ha ritenuto risolti di diritto i contratti di concessione ai sensi degli artt. 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 e ha dichiarato la decadenza parziale dei contributi, intimando la restituzione delle somme. L’impresa ha impugnato il provvedimento e la conseguente iscrizione nel registro debitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in assenza di espressa graduazione dei motivi, esamina con priorità la censura relativa al difetto di attribuzione del potere esercitato dall’AGEA, per la sua radicalità. Il motivo è fondato.

Richiamando un orientamento consolidato formatosi su fattispecie sovrapponibile — TAR Abruzzo n. 388 del 2024, TAR Lazio n. 17987 del 2023, TRGA Trento n. 86 del 2023 confermata da Cons. Stato n. 2132 del 2025 — il Tribunale esclude che l’Organismo pagatore possa accertare in via incidentale la legittimità di provvedimenti altrui né disapplicarne gli effetti.

Ove avesse ravvisato l’illegittimità del comportamento omissivo del Comune, l’AGEA avrebbe dovuto stimolare l’autotutela ovvero esperire la tutela giurisdizionale avverso il silenzio. Ha invece erroneamente disapplicato gli effetti dei contratti di concessione mai risolti dal Comune dopo l’informazione interdittiva.

In assenza di risoluzione, l’AGEA ha quindi accertato in modo erroneo l’insussistenza del presupposto per l’erogazione, ossia la disponibilità giuridica dei terreni. Il provvedimento di decadenza parziale e la conseguente iscrizione del debito sono pertanto illegittimi. Le ulteriori censure restano assorbite. Il Collegio compensa le spese tra le parti costituite e le dichiara non ripetibili verso il Comune, citato a titolo di litis denuntiatio, e dispone l’invio degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, ravvisando possibili profili di illeceità e di frode agli interessi finanziari dell’Unione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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