AGEA non può disapplicare la concessione per interdittiva antimafia del mandatario (TAR Abruzzo n. 277 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema interno ed euro-unitario non è dato rinvenire una disposizione che attribuisca all’AGEA il potere di accertare in via incidentale la legittimità dei provvedimenti adottati da altra amministrazione per la cura di interessi diversi da quelli finanziari dell’Unione, né il conseguente potere di disapplicarne gli effetti. Ove l’Organismo pagatore ravvisi l’illegittimità del comportamento omissivo di un Comune in ordine alla mancata risoluzione di una concessione d’uso, deve stimolare l’esercizio del potere di autotutela o esperire la tutela giurisdizionale avverso il silenzio. In assenza di risoluzione del contratto di concessione, l’AGEA non può accertare l’insussistenza del presupposto fattuale dei contributi e dichiarare la decadenza parziale dei benefici erogati. Il vizio investe il difetto di attribuzione del potere e comporta l’annullamento del provvedimento e della conseguente iscrizione del debito al registro dei debitori.

Il Fatto

Il Comune di Lucoli ha indetto un avviso per l’assegnazione in concessione, a titolo oneroso, dei terreni del demanio civico ad uso pascolivo per la stagione 2020-2021. Le superfici sono state assegnate a un’associazione temporanea di imprese; all’interno dell’ATI, in qualità di mandante, ha operato l’impresa agricola individuale ricorrente, alla quale sono stati sub-assegnati i terreni per l’esercizio del diritto di pascolo.

L’impresa ha presentato all’AGEA la Domanda Unica PAC 2020 e la domanda PSR 2020 per la Misura 13, dichiarando nel fascicolo aziendale la disponibilità delle particelle. L’Agenzia ha liquidato tutti i contributi richiesti. Sopravvenuta un’informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Pescara nei confronti della società mandataria dell’ATI, l’AGEA ha ritenuto risolto di diritto il contratto di concessione e ha dichiarato la decadenza parziale, intimando la restituzione dell’importo con iscrizione del debito al registro dei debitori. Il ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR Abruzzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in assenza di espressa graduazione dei motivi e in applicazione dei principi di economia processuale e di effettività della tutela, esamina con priorità il secondo motivo, per la radicalità del vizio dedotto. La censura investe il potere dell’AGEA di accertare in via incidentale e autonoma l’efficacia del titolo derivato di conduzione dei terreni.

Il Tribunale richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi su fattispecie sostanzialmente sovrapponibile e al quale lo stesso TAR Abruzzo ha aderito (TAR Abruzzo n. 388 del 4 settembre 2024, non appellata; TAR Lazio, sez. V, n. 17987 del 30 novembre 2023; TRGA Trento n. 86 del 5 giugno 2023, confermata dal Cons. Stato, sez. VI, n. 2132 del 14 marzo 2025). Da tale indirizzo deriva che nessuna disposizione del sistema interno ed euro-unitario attribuisce all’Organismo pagatore il potere di verificare la legittimità di provvedimenti di altra amministrazione, adottati per interessi diversi da quelli finanziari dell’Unione, in rapporti amministrativi nei quali esso non è coinvolto, né di disapplicarne gli effetti.

Il Collegio ravvisa l’incompetenza dell’AGEA anche sul piano delle modalità d’azione: ove avesse reputato illegittimo il comportamento omissivo del Comune di Lucoli sulla mancata risoluzione delle concessioni, l’Agenzia avrebbe dovuto stimolare l’esercizio del potere di autotutela ovvero esperire la tutela giurisdizionale avverso il silenzio. Ha invece disapplicato gli effetti di un contratto di concessione mai risolto dal Comune in seguito alla comunicazione dell’informazione interdittiva.

Da ciò discende l’erroneità dell’accertamento sull’insussistenza del presupposto fattuale dell’erogazione, ossia la disponibilità giuridica dei terreni per il pascolo. Il provvedimento di decadenza e la conseguente iscrizione del debito al registro dei debitori sono pertanto illegittimi. Le ulteriori censure restano assorbite, in ragione del difetto di attribuzione del potere esercitato. Il Collegio accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, compensa le spese tra le parti costituite, dichiara non ripetibili quelle nei confronti del Comune, mero destinatario di litis denuntiatio, e dispone l’invio degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti dell’Aquila per i possibili profili di illeceità e di frode agli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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