Riserva di posti per servizio civile e giurisdizione sul diritto soggettivo (Cons. Stato n. 1560 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti prevista dall’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale costituisce norma di relazione e non norma di azione. Essa determina ex se, a prescindere dall’intermediazione del potere amministrativo, l’insorgenza del diritto soggettivo al riconoscimento della riserva secondo la sequenza norma-fatto-effetto. La relativa controversia, alla stregua del criterio della causa petendi e del petitum sostanziale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La domanda di annullamento della graduatoria e del bando non sposta la giurisdizione, potendo il giudice ordinario valutare la lesività degli atti e provvedere alla loro disapplicazione nel caso concreto.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per esami indetto per l’assunzione di personale con il profilo di agente di polizia locale. Nella domanda ha dichiarato di possedere il titolo di riserva di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017, per aver svolto servizio civile presso un’associazione di categoria. Dopo aver superato la prova orale, non trovando nel modulo predisposto dall’amministrazione la voce relativa al proprio titolo, ha chiesto chiarimenti e ha poi presentato dichiarazione in carta libera.
La graduatoria finale di merito, prima e dopo rettifica, non gli ha riconosciuto la riserva, collocandolo in posizione non utile. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al TAR Lazio la graduatoria, il bando in parte qua e gli atti connessi, invocando l’eterointegrazione del bando e chiedendo l’accertamento del diritto alla riserva. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia relativa al diritto all’assunzione e dunque devoluta al giudice ordinario. Contro tale pronuncia è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
L’appellante ha contestato la declinatoria sostenendo che oggetto del giudizio non sarebbe la pretesa all’assunzione, ma l’illegittimo esercizio del potere amministrativo, concretatosi nell’omesso riconoscimento del titolo di riserva e nel mancato collocamento come riservista. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la soluzione del primo giudice.
Il Collegio ha qualificato la disposizione invocata come norma di relazione (o di protezione), al pari delle altre che riconoscono titoli di riserva. Tali norme pongono a carico dell’amministrazione obblighi a garanzia diretta e immediata di un interesse individuale, non intaccato dal dispiegarsi del potere amministrativo, richiamando sul punto Cons. St., Ad. Plen., n. 5/1999. Da qui la distinzione rispetto alle norme di azione, che regolano l’esercizio del potere e radicano interessi legittimi.
Applicando il criterio della causa petendi, il giudizio si colloca nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario. La domanda mira alla tutela del diritto soggettivo all’assunzione in qualità di riservatario, in presenza di un precetto che, ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, garantisce la spettanza del bene della vita senza enucleare spazi discrezionali di integrazione, amministrativa o tecnica, né concetti giuridici indeterminati. L’attribuzione della riserva non implica, neppure in forma mediata, la spendita di potere amministrativo.
La Corte ha dato continuità all’indirizzo secondo cui rileva il petitum sostanziale e la natura del rapporto fatto valere, individuato in ragione della posizione giuridica dedotta e della norma di cui si deduce la violazione (Cass. Sez. Un., n. 20902 del 2011; Cass. Sez. Un., n. 23108 del 2010; Cons. Stato, sez. IV, n. 5766 del 2013; Cons. Stato, sez. V, n. 3814 del 2011). La giurisdizione ordinaria non è esclusa dalla richiesta di annullamento delle delibere di approvazione e rettifica della graduatoria e del bando, stante il potere del giudice ordinario di valutarne la lesività e di provvedere alla disapplicazione nel caso concreto (Cass. civ., sez. un., n. 3409 del 2008; Cass. civ., sez. un., n. 7507 del 2003; Cons. Stato, sez. V, n. 4138/2015).
Non viene in gioco la scorretta esplicazione della potestà pubblicistica, ma la dedotta violazione dell’obbligazione legale di dare attuazione ai termini normativi della riserva. L’esito della procedura concorsuale è mero presupposto di operatività della protezione accordata a determinate categorie di aspiranti all’impiego, e la controversia attiene all’assegnazione di un posto di lavoro (Cass. civ., sez. un., n. 7507/2003; Cass. civ., sez. un., n. 3409/2008 e n. 12348/2007). L’appello è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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