Consegnatario di beni mobili: conto giudiziale solo per debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 168 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Lo spartiacque rispetto al debito di vigilanza risiede nella gestione tipicamente di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il consegnatario per debito di vigilanza è agente amministrativo non obbligato alla resa del conto. In difetto di siffatto presupposto, il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio di conto instaurato nei confronti di un dipendente comunale, qualificato consegnatario di beni mobili, relativo all’esercizio finanziario 2021 e a beni di pertinenza dell’ente locale.
Il conto giudiziale è stato presentato dal dipendente in relazione al presunto debito di custodia. Nella relazione istruttoria il magistrato ha dubitato di tale qualificazione, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La questione giunge così al Collegio per la verifica della sussistenza dell’obbligo di resa del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la gestione oggetto del conto non riguarda beni o materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale comunale.
Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e, come tali, esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Sul punto la Corte richiama la pluriennale giurisprudenza contabile, con specifico riferimento alla Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, alla Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 362 del 2022 e alla Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 219 del 2023.
Il criterio distintivo viene individuato esclusivamente nella gestione di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico determinano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio. Solo il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali identificati dall’ente e alimentato da acquisizioni in stock, è tenuto alla resa del conto.
Il consegnatario per debito di vigilanza è invece il singolo dipendente addetto a ciascuna articolazione funzionale, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative dell’ufficio. Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia, data la natura eterogenea degli stessi e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino, emergendo una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale.
Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio di conto per l’esercizio 2021, con restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.