Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto ed esecuzione del giudicato (TAR Campania n. 323 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e costituisce titolo idoneo per il ricorso per l’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione intimata ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un Commissario ad acta. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta un’ulteriore somma a titolo di interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria, se il maggior danno non è allegato e provato.
Il Fatto
Un avvocato, dichiaratosi antistatario, ottiene dal Tribunale di Benevento un decreto ingiuntivo con cui si intima a un Comune il pagamento delle spese del procedimento, liquidate negli importi indicati nel titolo. Il decreto non viene opposto, è dichiarato esecutivo con provvedimento del 30 dicembre 2024 e notificato in copia conforme il 13 gennaio 2025.
Nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva, l’ente non provvede al pagamento. Il ricorrente agisce allora dinanzi al giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della natura del titolo azionato. Nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Il Collegio richiama sul punto un precedente del TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 146 del 2015.
Nella specie il ricorrente ha documentato che avverso il decreto non è stata proposta opposizione e che è stato emesso il decreto di esecutorietà. L’amministrazione, dal canto suo, non ha provato l’avvenuto adempimento, onere che gravava su di essa, come ricordato richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 12533/01. L’ente non si è neppure costituito. Assume rilievo, inoltre, l’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
La domanda è quindi accolta. Il Collegio ordina al Comune di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Prefetto di Benevento con facoltà di delega, con poteri di provvedere alle eventuali modifiche di bilancio a spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alle spese successive al titolo azionato, il Collegio precisa che sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — relative alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e agli atti accessori — e vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite. Non sono dovute le spese di precetto né quelle delle procedure esecutive non satisfattive, poiché la scelta di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile al creditore. Restano salve le eventuali spese di registrazione del titolo.
È accolta la domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario. È invece esclusa la rivalutazione monetaria: le somme liquidate in via giudiziale costituiscono un debito di valuta e il maggior danno da mora, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., deve essere allegato e provato, ciò che nella specie non è avvenuto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente