Agevolazioni PNRR: il rischio di uso promiscuo non esclude la spesa ammessa (Cons. Stato n. 9334 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni previste dal PNRR, l’amministrazione non può escludere l’ammissibilità di una spesa per l’acquisto di mezzi di trasporto sulla base del mero rischio ipotetico che il bene sia utilizzato in modo promiscuo, essendo tale evenienza comune a qualsiasi impresa operante in più settori e non prevista quale causa di esclusione dalla lex specialis. Non può inoltre pretendersi dal richiedente la prova di un fatto negativo futuro, né sostituirla con un’autocertificazione ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, poiché l’impegno all’uso conforme costituisce oggetto dei successivi controlli. La valutazione di cantierabilità e quella sul rispetto del cronoprogramma devono fondarsi su motivazione effettiva e su adempimenti richiesti dalla disciplina o dal preavviso di rigetto, non su oneri atipici. La motivazione che non dà conto delle ragioni della insufficienza documentale è solo apparente e integra eccesso di potere.
Il Fatto
Una società presenta istanza per accedere alle agevolazioni della misura M2C1, investimento 2.1 del PNRR, relativa a un progetto di polo logistico alimentare. Il Ministero dell’Agricoltura, sulla base dell’istruttoria svolta da Invitalia, rigetta la domanda ravvisando plurimi profili ostativi: insufficienza delle spese ammissibili, carente dimostrazione della cantierabilità, criticità sui tempi di realizzazione e insufficienza delle informazioni sul principio DNSH.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 07167/2024, accoglie parzialmente il ricorso e annulla il provvedimento nei limiti dei profili censurati. Invitalia propone appello articolando cinque motivi, contestando anche la legittimazione e l’interesse all’impugnazione sollevati dalla società appellata. Il Ministero si costituisce con atto di stile e chiede l’accoglimento dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato nel merito e assorbe l’eccezione di difetto di legittimazione di Invitalia, nonché la connessa questione sull’interesse a impugnare in assenza di appello del Ministero. Sul primo motivo, relativo alla mancata evocazione in giudizio di altre amministrazioni centrali ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, la censura è generica: dalla tabella A allegata al D.M. 6 agosto 2021 solo il Ministero dell’Agricoltura figura titolare dell’intervento.
Sul secondo motivo, la Corte richiama l’art. 15, comma 5, lett. g), D.M. 13 giugno 2022, che ammette l’acquisto di mezzi di trasporto purché strettamente funzionali all’investimento e a servizio esclusivo dell’unità produttiva. Il rigetto si fondava sul solo rischio che i furgoni, non refrigerati, potessero trasportare merce non alimentare. Tale evenienza è meramente ipotetica e comune a ogni impresa operante in più settori; escluderla aprioristicamente integra una irragionevole disparità di trattamento non prevista dalla disciplina. Irrilevante è l’assenza di refrigerazione, poiché la promiscuità resterebbe possibile anche con essa. Non è esigibile la prova di un fatto negativo futuro, né vale invocare l’art. 47 d.P.R. n. 445/2000, che consente di dichiarare stati e fatti conosciuti, non di garantire condotte future; l’impegno all’uso conforme è oggetto delle verifiche successive ex art. 8 D.M. cit. Caduta la spesa principale, cade anche quella dell’impianto fotovoltaico, esclusa in via derivata.
Sul terzo motivo, la Corte conferma l’illegittimità del giudizio di non cantierabilità. La copia dell’atto di acquisto e l’aggiornamento dell’autocertificazione non erano richiesti dalla lex specialis né dal preavviso di rigetto, e l’amministrazione avrebbe potuto acquisire l’atto presso i pubblici registri. Le divergenze catastali non erano state valutate nel loro significato, risultando solo formali secondo la perizia giurata. Il preavviso, inoltre, si era limitato a un rilievo generico, mentre l’art. 7, comma 4, lett. c), D.M. cit. impone una fase di negoziazione con il proponente.
Sul quarto motivo, la richiesta di indicare il giorno esatto di ciascuna attività non è contemplata dalla disciplina né dal preavviso. L’acquisto dell’immobile dimostra l’avvio del programma secondo il cronoprogramma. L’art. 15, comma 2, D.M. cit. non disciplina il rispetto del cronoprogramma, ma impedisce di finanziare interventi già avviati prima della domanda.
Sul quinto motivo, la matrice DNSH risultava compilata per ogni criterio, incluso l’adattamento climatico. La motivazione che assume l’insufficienza delle informazioni senza spiegarne le ragioni è solo apparente. L’appello è respinto, con condanna solidale di Invitalia e del Ministero alle spese.
Nota della Redazione
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