Il difensore distrattario è l’unico legittimato all’ottemperanza delle spese (TAR Lombardia n. 2744 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di spese di lite distratte ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la legittimazione ad agire spetta in via esclusiva al difensore distrattario. Tra questi e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Ne consegue che il difensore distrattario è l’unico soggetto legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il suo intervento ad adiuvandum nel ricorso proposto dal cliente è pertanto inammissibile, perché egli non vanta un mero interesse riflesso, ma una posizione personale che deve essere azionata con ricorso autonomo.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con sentenza n. 4336/2023 depositata il 14.12.2023, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il beneficio e al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati. Nel giudizio interveniva ad adiuvandum il difensore distrattario, in proprio, al fine di ottenere il pagamento delle spese distratte in suo favore.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la posizione dell’interveniente. Nel processo amministrativo è ammesso l’intervento adesivo dipendente, proposto da chi vanti una posizione di fatto collegata a quella dedotta con il ricorso principale, ma non l’intervento adesivo autonomo di chi sia già legittimato a proporre direttamente il ricorso. In questa seconda ipotesi l’interveniente non fa valere un interesse riflesso, bensì un interesse personale che deve essere azionato con autonoma impugnazione nei termini. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 175 del 2022, T.A.R. Lazio, sez. V, n. 1712 del 2022 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5274 del 2021.

Nel caso concreto il difensore vanta un interesse personale a contestare l’inottemperanza in quanto difensore distrattario, unico legittimato ad agire per il pagamento delle spese. La sua posizione non è quindi deducibile mediante intervento ad adiuvandum, che è dichiarato inammissibile perché proposto da un cointeressato, come tale legittimato alla proposizione del ricorso.

La Corte consolida il principio richiamando l’orientamento secondo cui, per effetto della distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., si instaura tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che nei limiti della somma liquidata si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, come affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010, oltre che da plurime pronunce di merito amministrativo.

Un ulteriore profilo di inammissibilità discende dal fatto che il difensore non ha notificato in proprio il titolo esecutivo, pur essendo l’unico soggetto legittimato. Non può quindi ritenersi decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che condiziona l’ammissibilità dell’azione esecutiva, nel cui ambito rientra anche il giudizio di ottemperanza su sentenze di condanna del giudice ordinario.

Nel merito il ricorso è accolto. Il titolo è passato in giudicato e ritualmente notificato, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni. L’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali, e non ha contestato il credito nell’an e nel quantum. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza, precisando che essa non si estende alle spese di lite, per le quali la legittimazione spetta in via esclusiva al difensore distrattario. Assegna al Ministero il termine di 120 giorni per i pagamenti e nomina, in caso di ulteriore inadempimento, commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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