Annullamento del giudicato per l’anno integrativo ed illegittimità dell’accertamento redditometrico (Cass. civ. Sez. 5 n. 12738 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito con il metodo del redditometro, lo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello accertato per almeno due periodi di imposta costituisce requisito di legittimità dell’accertamento medesimo, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 nella formulazione applicabile ratione temporis. Tale requisito non deve sussistere solo al momento dell’avvio della verifica, ma anche all’esito della successiva vicenda processuale dell’atto impositivo riferito all’annualità “integrativa”; ove quest’ultimo accertamento sia annullato con pronuncia passata in cosa giudicata, la relativa annualità non può più essere computata ai fini del presupposto dello scostamento biennale, con la conseguente illegittimità dell’accertamento sintetico per l’anno successivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava, con metodo sintetico, maggiori redditi a fini IRPEF per l’anno di imposta 2008, sulla base del redditometro. L’accertamento si fondava sullo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello accertato, rilevato per due annualità: il 2007 e il 2008. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, sul gravame dell’Ufficio, riformava la sentenza.
Il contribuente ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, che l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 era stato annullato dalla stessa CTR con sentenza passata in giudicato; venuta meno l’annualità “integrativa”, veniva meno il presupposto dello scostamento biennale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il primo motivo di ricorso, ha esaminato la portata dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 nel testo antecedente alle modifiche del d.l. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010), applicabile ratione temporis alla fattispecie. Ha ricordato che la norma richiede la contestuale ricorrenza di tre presupposti: la disponibilità di elementi e circostanze di fatto certi, lo scostamento di almeno un quarto del reddito accertabile rispetto a quello dichiarato e la non congruità del reddito dichiarato per due o più periodi di imposta.
Tale ultimo presupposto, ha precisato la Corte, non impone che l’Ufficio proceda ad accertamento contestuale per i due periodi, ma esige che l’atto contenga l’indicazione delle ragioni per cui la dichiarazione è ritenuta incongrua anche per le altre annualità, al fine di consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. Il requisito dello scostamento biennale, tuttavia, non può considerarsi cristallizzato al momento dell’emissione dell’atto.
La Corte ha enunciato il principio, già affermato da precedenti arresti (tra cui Cass. n. 2377/2025, n. 35813/2023 e n. 24700/2019), secondo cui lo scostamento per almeno due periodi di imposta è requisito di legittimità dell’accertamento redditometrico. Tale requisito non sussiste quando l’accertamento relativo all’anno di imposta “integrativo” sia annullato con pronuncia passata in giudicato, intervenuta nel separato giudizio avente ad oggetto quell’atto. Il giudicato di annullamento non può restare privo di conseguenze sull’accertamento che di quella annualità si era avvalso per integrare il presupposto.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato l’intervenuto giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento per l’anno 2007; poiché le annualità considerate erano soltanto due, venuta meno la prima, è risultato illegittimo anche l’accertamento per il 2008. Il primo motivo è stato dichiarato fondato, con conseguente assorbimento dei motivi dal secondo all’ottavo, ivi incluse le questioni relative al trattamento sanzionatorio applicabile alla luce della nuova disciplina; la causa è stata decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario del contribuente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.