Giurisdizione del giudice ordinario sugli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie (TAR Marche n. 465 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie locali sono adottati con atto di diritto privato, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, in coerenza con il carattere imprenditoriale impresso a tali enti. Le controversie che li riguardano sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a differenza di quelle concernenti gli atti di macro-organizzazione delle altre amministrazioni pubbliche. Il riparto va individuato secondo il criterio del petitum sostanziale, avuto riguardo alla intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta e alla protezione accordatale dal diritto positivo, non alla prospettazione formale della domanda. Non muta la natura della controversia il fatto che taluni atti impugnati siano stati adottati dalla Giunta regionale, ove l’impugnazione resti funzionale al rapporto di pubblico impiego con l’azienda sanitaria.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente dell’Asur Marche inserito nell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale e di zona di cui all’art. 4, comma 6, L.R. n. 13 del 2003, impugnava innanzi al TAR Marche le delibere della Giunta regionale con cui erano state individuate le sedi delle cinque Aree vaste e nominati i relativi direttori, la proposta del Direttore Generale dell’Asur, la delibera sul compenso e sullo schema di contratto, oltre ad alcuni atti presupposti. Con motivi aggiunti impugnava la determina del Direttore Generale dell’Asur recante il regolamento di organizzazione delle aree aziendali e la delibera regionale di approvazione.

Il ricorrente deduceva di essere stato pretermesso nelle nomine a direttore di area vasta e di aver perso la propria posizione apicale, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituivano la Regione Marche e l’Asur, quest’ultima eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola prioritaria rispetto alle ulteriori eccezioni di carenza originaria o sopravvenuta di interesse. Richiamando un orientamento consolidato, il TAR osserva che gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 168 del 2000, in coerenza con la natura imprenditoriale dell’ente. Da ciò deriva la devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, citando sul punto Cons. Stato n. 2511 del 2017 e TAR Lombardia Milano n. 774 del 2022.

Il Tribunale richiama quindi il criterio del petitum sostanziale: la giurisdizione si determina non in base alla prospettazione soggettiva della domanda, ma alla intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta, individuata con riguardo alla protezione accordata dal diritto positivo. Se la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, che può disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi. Il Collegio richiama in proposito Cass. Sez. Un. n. 26500 del 2020 e Cass. Sez. Un. n. 17568 del 2019.

Il TAR riconosce che, in tema di riparto nel pubblico impiego privatizzato, spetta al giudice amministrativo la controversia che investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi adottati ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001. Nel caso concreto, però, viene in rilievo lo specifico regime delle aziende sanitarie, che operano secondo principi di natura imprenditoriale: i provvedimenti, anche di macro-organizzazione, da esse adottati riguardano la sfera del diritto privato e la loro legittimità è devoluta al giudice del lavoro.

Non muta la natura della controversia il fatto che parte degli atti impugnati sia stata adottata dalla Giunta regionale. L’adozione da parte di altro organo non modifica la natura degli atti contestati, la cui impugnazione resta funzionale al rapporto di pubblico impiego del ricorrente con l’Asur. Non è pertanto conferente il precedente richiamato dal ricorrente, Cass. Sez. Un. n. 616 del 2021, relativo a un Comune e non alle peculiarità delle aziende sanitarie.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza della riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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