Acquiescenza alla sentenza e inammissibilità dell’appello del Comune (Cons. Stato n. 8215 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329, comma 1, cod. proc. civ., è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame. Successivamente è ammessa esclusivamente una rinunzia espressa all’impugnazione nelle forme di legge. L’acquiescenza tacita sussiste quando il soccombente ponga in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione, dai quali sia possibile desumere in modo preciso e univoco il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. Integra tale comportamento l’Amministrazione che dia spontanea esecuzione al dictum giudiziale, attivando le garanzie procedurali imposte dalla sentenza, e solo in seguito proponga appello.
Il Fatto
La società appellata aveva chiesto al Comune l’occupazione temporanea di suolo pubblico per due aree antistanti il proprio esercizio. Il Comune respinse una delle due istanze, richiamando il parere negativo della Polizia Municipale, il divieto regolamentare di concessioni in adiacenza di luoghi di culto e l’ostacolo al libero deflusso dei pedoni verso le mete turistiche della frazione.
Il TAR Liguria, con sentenza n. 646/2021, dichiarò l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio sull’istanza poi assentita e accolse i motivi aggiunti avverso il diniego, ravvisando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Ne derivò l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi nel rispetto delle garanzie partecipative. Il Comune propose appello, dolendosi anche del rilievo del primo giudice sulla confusione dell’istruttoria e sulla qualificazione dell’Oratorio come luogo non più destinato al culto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio soprassiede dall’esame dell’eccezione di inammissibilità della produzione documentale, perché l’appello è inammissibile per una ragione assorbente, sollevata dalla società appellata: l’acquiescenza prestata dal Comune alla sentenza impugnata.
Dopo la pubblicazione della pronuncia, l’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, all’esito delle osservazioni della società, ha adottato un nuovo provvedimento di diniego. In tale atto il Comune ha espressamente richiamato la sentenza del TAR n. 646 del 2021. L’appello è stato poi depositato in data 2 febbraio 2022, dunque dopo quella sequenza di atti.
Il Consiglio di Stato richiama la nozione consolidata di acquiescenza tacita: essa ricorre quando l’interessato compia atti incompatibili con la volontà di impugnare, dai quali si desuma in maniera precisa ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 2419 del 2018, di Cons. Stato n. 4781 del 2015, di Cons. Stato n. 3802 del 2014 e di Cass. civ., sez. VI, ord. n. 13293 del 2014.
Nel caso concreto il comportamento dell’Ente è incompatibile con l’opposizione al decisum: ha dato esecuzione spontanea al dictum, ha attivato la garanzia partecipativa imposta dal giudice e ha richiamato quella sentenza nel provvedimento successivo. Tale condotta, liberamente posta in essere, manifesta il proposito di non contrastare gli effetti della decisione.
L’appello è pertanto inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza. La peculiarità della vicenda e le ragioni della decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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