Aggiornamento tariffe sanitarie regionali e obbligo di istruttoria con le categorie (TAR Marche n. 408/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 non impone alle Regioni alcuna periodicità nell’aggiornamento delle tariffe sanitarie, né un adeguamento automatico parametrato agli indici ISTAT. La revisione tariffaria presuppone una situazione ordinaria e stabile e richiede un’istruttoria articolata, con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria degli operatori privati. Il diniego regionale che si fondi su ragioni non pertinenti alla richiesta di adeguamento ordinario, o che si limiti ad affermare genericamente il riassorbimento dell’inflazione senza parametri verificabili, è viziato da difetto di motivazione. Il provvedimento, di diniego o di accoglimento, non può prescindere dalla fase istruttoria e di concertazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce strutture accreditate per prestazioni residenziali nell’area Salute Mentale e nel settore REMS, in forza di quattro convenzioni prorogate alle medesime condizioni per il 2023 e il 2024. Le rette erano state quantificate con riferimento alle tariffe del 2014 e, secondo la ricorrente, erano divenute antieconomiche per l’aumento generalizzato dei costi.
Con domanda del 4 luglio 2022 la società chiese alla Regione e all’azienda sanitaria l’adeguamento delle rette. Il TAR aveva respinto il ricorso avverso il silenzio; il Consiglio di Stato n. 1040 del 2024 ha invece accertato l’obbligo di provvedere in modo espresso. La Regione ha quindi adottato il diniego impugnato. La ricorrente ne chiede l’annullamento, oltre a una pronuncia ex art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla delimitazione fissata dal giudice di appello: il Consiglio di Stato non ha statuito sulla fondatezza della pretesa sostanziale, ma ha riconosciuto l’obbligo di una determinazione espressa e motivata. Su questa base il TAR conferma che l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 sottrae la tariffa all’ambito negoziale, senza però dettare alcun termine per il suo aggiornamento.
Non esiste, dunque, un autovincolo temporale né un obbligo di revisione secondo gli indici ISTAT. La Regione, titolare esclusiva della competenza in materia sanitaria, può modificare le tariffe quando ne ricorrano le condizioni e in modo generalizzato, all’esito di una istruttoria e di una concertazione con le organizzazioni di categoria. La DGR n. 1588/2017 non impone un aggiornamento automatico, ma solo l’avvio di un percorso concertato.
Su questo sfondo, il diniego non supera le censure. Il richiamo ai fondi Covid e al bando energia non è pertinente: si tratta di risorse destinate a fronteggiare situazioni emergenziali, mentre la richiesta riguarda l’adeguamento ordinario di tariffe risalenti. L’affermazione secondo cui l’inflazione sarebbe rientrata nei parametri è generica, priva di dati e di raffronto con il periodo antecedente alla pandemia, e non spiega il diverso trattamento riservato all’area Anziani e Disabilità con la DGR n. 1950 del 12 dicembre 2023.
Le ulteriori ragioni addotte dalla Regione solo in sede difensiva non possono integrare la motivazione dell’atto. Quanto al terzo motivo, il provvedimento non poteva prescindere dalla fase istruttoria e di confronto, avviata ma non conclusa. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto annullato, con salvezza del potere regionale di rideterminarsi all’esito di una compiuta istruttoria. La domanda ex art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a. è respinta, perché formulata in modo generico. Spese compensate.
Nota della Redazione
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