Porto d’armi e revoca per lite familiare: giudizio prognostico di inaffidabilità (TAR Sicilia n. 4309 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi non sussiste un diritto soggettivo assoluto all’ottenimento e alla conservazione del titolo, operando il generale divieto di cui agli artt. 699 cod. pen. e art. 4, comma 1, legge n. 110/1970. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., l’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato. Non occorre né un giudizio di pericolosità sociale, né un comprovato abuso nell’uso delle armi. Il provvedimento di divieto e revoca, privo di intento sanzionatorio, ha natura cautelare e mira a prevenire possibili abusi a tutela dell’incolumità dei consociati. Il giudizio prognostico di affidabilità è più stringente di quello di pericolosità sociale e il sindacato giudiziale resta ristretto, dovendosi apprezzare fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia particolare giurata, era titolare di libretto di porto pistola, ininterrottamente rinnovato dal 2011 al 2019, e deteneva un’arma con relative munizioni. Nel febbraio 2021, su richiesta della moglie, il personale della Questura intervenne due volte presso l’abitazione e ritirò cautelarmente l’arma e i caricatori. La Prefettura avviò quindi il procedimento finalizzato al divieto di detenzione armi e alla revoca della nomina e della licenza di porto pistola, valorizzando la lite familiare e la pendenza di un processo penale per i reati di cui agli artt. 582, 594 e 612, co. 1, cod. pen.
Il ricorrente contestò i fatti, eccependo il carattere occasionale della conflittualità e l’intervenuta prescrizione dei reati, e impugnò il provvedimento prefettizio deducendo violazione degli artt. 10, 11 e 39 T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 10 legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria e di motivazione. La domanda cautelare fu respinta con ordinanza n. 777 del 20 dicembre 2021, non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito, muovendo dalla ristrettezza del sindacato giudiziale in una materia connotata da ampia discrezionalità amministrativa. Richiamando un orientamento consolidato, comprensivo di propri precedenti (TAR Catania, sez. IV, 20 giugno 2024, n. 2289 e n. 2291) e di Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2020, n. 2614, il Tribunale esclude la configurabilità di una posizione di diritto soggettivo assoluto al rilascio e alla conservazione del titolo.
La Corte chiarisce che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., l’Amministrazione può legittimamente valorizzare situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato. Non è necessario un giudizio di pericolosità sociale né un abuso accertato nell’uso delle armi (Consiglio di Stato, sez. III, 16 agosto 2018, n. 4955). Ai fini della revoca, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo.
Il provvedimento non ha intento sanzionatorio o punitivo, ma natura cautelare: esso previene possibili abusi nell’uso delle armi a tutela dell’incolumità di tutti i consociati. Il giudizio sottostante non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, e per certi versi risulta più stringente del primo.
Nel caso concreto, i due episodi di lite familiare accertati nel febbraio 2021 e la pendenza del processo penale gettano un’ombra sull’effettiva affidabilità del ricorrente, sufficiente a fondare una ragionevole prognosi di rischio, ancorché solo potenziale, di abuso delle armi. La motivazione, richiamando i dati di fatto posti a base del giudizio, risulta ragionevole e adeguata, non censurabile per difetto di istruttoria né per vizi interni al processo valutativo.
Il ricorso è pertanto infondato e le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza. Disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 594 c.p. – Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 699 c.p. – Porto abusivo di armi