Termine di impugnazione dell’aggiudicazione e notifica al controinteressato (Cons. Stato n. 10250 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla piena conoscenza degli atti di gara, che può essere acquisita anche all’esito dell’accesso documentale, essendo la relativa regola espressione dell’art. 41, secondo comma, c.p.a. e del combinato disposto degli artt. 120 c.p.a., 36, commi 1 e 2, e 90 del d.lgs. n. 36 del 2023. La piena conoscenza non richiede la cognizione integrale del provvedimento e delle sue motivazioni, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata lesività, con salvezza dei successivi motivi aggiunti. La notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati entro il termine decadenziale costituisce condizione di ammissibilità non sanabile, non essendo concedibile la rimessione in termini per errore scusabile. L’eccezione di inammissibilità per tardiva notifica al controinteressato è rilevabile d’ufficio senza limiti di decadenza, salvo il giudicato implicito.
Il Fatto
Un’operatrice economica impugnava davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, l’aggiudicazione disposta da un Comune in favore di altra cooperativa, nell’ambito di una gara per il servizio di integrazione scolastica di alunni diversamente abili, chiedendo il subentro nel servizio. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e condannava l’amministrazione all’aggiudicazione in favore della ricorrente, reputando fondata la censura sull’omessa indicazione dei prezzi unitari nell’offerta economica dell’aggiudicataria, in violazione dell’art. 23 del bando.
L’aggiudicataria proponeva appello, dolendosi anzitutto della mancata declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo, notificato alla controinteressata solo in data 20 dicembre 2024, benché la ricorrente avesse conseguito la piena conoscenza dell’aggiudicazione e dell’offerta economica già in data 7 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per tardiva notifica al controinteressato, ritenendola riconducibile alle ipotesi rilevabili d’ufficio, proponibile senza limiti di decadenza salvo il giudicato implicito, ai sensi dell’art. 104, primo comma, c.p.a., e dunque azionabile anche con i motivi di appello se non sollevata in primo grado.
Il Collegio ricostruisce il sistema del dies a quo. L’art. 41, secondo comma, c.p.a. impone la notifica del ricorso alla pubblica amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati entro il termine di legge, nel caso pari a trenta giorni ex art. 120, secondo comma, c.p.a., decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza. Il coordinamento con l’art. 120 e con gli artt. 36 e 90 del d.lgs. n. 36 del 2023 collega il termine alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione e al contestuale caricamento sulla piattaforma dell’offerta dell’aggiudicatario e dei verbali.
La Corte precisa che, ove ciò non avvenga e la piena conoscenza sia raggiunta all’esito dell’accesso, la situazione è funzionalmente equivalente ai fini dell’impugnazione. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2025, n. 7109, si afferma che la piena conoscenza non postula la cognizione integrale dell’atto, bastando la percezione della lesività concreta, mentre la documentazione acquisita successivamente consente la proposizione di motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 c.p.a. Il richiamo a Cons. Stato, Ad. Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12 conferma che l’istanza di accesso comporta dilazione temporale solo quando i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti integrativi dell’offerta.
Nel caso concreto il primo motivo del ricorso concerneva proprio l’offerta economica, trasmessa all’esito dell’accesso il 7 novembre 2024: da tale data decorreva il termine, spirato senza notifica al controinteressato, avvenuta solo il 20 dicembre 2024. Il Collegio ribadisce che la notifica ad almeno un controinteressato è condizione di ammissibilità non sanabile, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2025, n. 889 e da Cons. Stato, Sez. II, 4 luglio 2025, n. 5786 in tema di esclusione della rimessione in termini per errore scusabile. L’aggiudicatario è controinteressato sia in senso formale sia sostanziale, quale titolare di interesse uguale e contrario a quello del ricorrente.
Il primo motivo di appello è dunque accolto, assorbiti gli altri, e il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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