Impugnazione dell’aggiudicazione e termine decorrente dalla sua comunicazione (TAR Calabria n. 1530 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016, il termine di decadenza per impugnare l’aggiudicazione e le clausole della lex specialis che trovano in essa attuazione decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, e non dalla successiva dichiarazione di efficacia subordinata alla verifica dei requisiti. La verifica dei requisiti di partecipazione costituisce, infatti, condizione di efficacia e non di validità dell’aggiudicazione, attenendo alla fase integrativa dell’efficacia di un provvedimento già esistente e immediatamente lesivo. Anche l’aggiudicatario che intenda contestare gli oneri derivanti dal bando è quindi onerato dell’impugnazione tempestiva dalla conoscenza dell’aggiudicazione, attualizzandosi in quel momento la portata lesiva delle clausole. La tardività del ricorso principale si riflette sull’inammissibilità dei motivi aggiunti che propongano nuove ragioni avverso i medesimi atti.
Il Fatto
Una società, dichiarata aggiudicataria di una procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento in concessione della gestione di un impianto, ha impugnato la determina con cui è stata conferita efficacia all’aggiudicazione, unitamente al bando e ai relativi allegati. Oggetto della contestazione erano, in particolare, l’obbligo di assunzione del personale del gestore uscente, indicato in un allegato al bando, e l’onere di acquisto e presa in gestione di una porzione di impianto, con conseguente pagamento di un indennizzo al gestore uscente stesso.
L’amministrazione comunale e il consorzio controinteressato hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, oltre all’acquiescenza e all’infondatezza nel merito. La ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti, limitatamente all’obbligo di corrispondere il valore di rimborso, deducendo la non applicabilità del criterio del VIR e la non opponibilità delle scritture private.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato anzitutto la questione del dies a quo del termine decadenziale. Secondo l’amministrazione, l’atto lesivo andava individuato nella proposta di aggiudicazione o, al più, nell’aggiudicazione comunicata via PEC, mentre il provvedimento di conferimento di efficacia costituirebbe un posterius funzionale alla sola verifica dei requisiti.
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione. La pretesa all’assunzione del personale e l’obbligo di versare le somme per la porzione di impianto rinvengono la loro fonte nella lex specialis, la cui portata lesiva si è attualizzata al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario. L’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 prevedeva che l’aggiudicazione non divenisse efficace prima della comprova dei requisiti, ma tale scissione non incide sulla decorrenza del termine.
La giurisprudenza richiamata ha chiarito che la verifica dei requisiti costituisce condizione di efficacia e non di validità, attinente alla fase integrativa dell’efficacia di un provvedimento già esistente e immediatamente lesivo (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2066 del 2023). Il termine decorre dunque dalla conoscenza dell’aggiudicazione e non da quando la stessa diventa efficace (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 770 del 2024). Il principio vale anche quando la stazione appaltante, erroneamente, scinda aggiudicazione ed efficacia in difformità dall’art. 17, comma 5, del nuovo codice (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1281 del 2024).
Il Collegio ha precisato che la lesione non si realizza quando l’aggiudicatario è obbligato alla stipula all’esito della verifica, bensì quando assume tale qualità: in quel momento egli è portatore di un interesse oppositivo alla conservazione dell’aggiudicazione e di un interesse pretensivo alla stipulazione. Poiché il ricorso è stato notificato il 24 aprile 2025, quando il termine decorrente dalla conoscenza dell’aggiudicazione era già spirato, il ricorso è irricevibile.
Da tale irricevibilità discende l’inammissibilità dei motivi aggiunti, con cui la parte ha inteso proporre nuove ragioni a sostegno della medesima domanda di annullamento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per soccombenza.
Nota della Redazione
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