Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso sui tetti di spesa (TAR Calabria n. 1526 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in epoca anteriore all’apertura dell’udienza di merito, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia preclude al giudice amministrativo l’esame del merito della controversia. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola intervenuta dichiarazione, senza necessità di accertamento nel merito delle censure. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione delle particolarità del caso concreto.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una clinica polispecialistica in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Ha impugnato la deliberazione con cui l’A.S.P. di Cosenza ha impegnato sul bilancio 2022 le somme per l’assistenza sanitaria erogata dalle strutture già titolari di contratto nell’anno 2021, mantenendo i medesimi tetti di spesa già fissati nei contratti dell’anno precedente.

Il ricorso investiva, oltre all’atto applicativo, i decreti del Commissario ad acta e le proposte di determinazione del finanziamento delle varie aziende sanitarie provinciali. Nel corso del giudizio si costituivano l’A.S.P. di Cosenza, la Regione Calabria, l’A.S.P. di Catanzaro e il Commissario ad acta. L’A.S.P. di Cosenza ha poi depositato memoria evidenziando che, con successivi decreti commissariali, era stato ridefinito il livello massimo di finanziamento e che la ricorrente aveva sottoscritto i contratti definitivi per il triennio 2022-2024, con assorbimento della disciplina provvisoria oggetto di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dalla società ricorrente il 24 settembre 2025, in orario anteriore all’apertura dell’udienza di merito. Su questa sola circostanza processuale si fonda la decisione.

La sequenza procedimentale è lineare. La proroga impugnata operava in funzione di mera prorogatio, nelle more dell’adozione dei nuovi decreti commissariali. La successiva definizione dei livelli massimi di finanziamento e la stipula dei contratti per il triennio 2022-2024 hanno reso privi di attualità gli effetti dell’atto impugnato.

Il Tribunale non esamina nel merito le censure articolate avverso la deliberazione e gli atti presupposti. La carenza di interesse sopravvenuta è condizione ostativa all’esame della domanda e impone la declaratoria di improcedibilità, che non implica alcun accertamento sulla fondatezza del ricorso.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione in ragione delle particolarità del caso. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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