Revisione equo indennizzo: CMO deve motivare il giudizio di non aggravamento (TAR Lazio n. 15027 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione dell’equo indennizzo, il diniego di aggravamento espresso dalla Commissione medico ospedaliera con la sola formula “NON AGGRAVATA” non soddisfa l’obbligo di motivazione quando le premesse diagnostiche del verbale descrivono un quadro patologico più evoluto rispetto a quello originariamente riconosciuto. La discrezionalità tecnico-valutativa dell’Amministrazione è sindacabile quando ometta di considerare elementi clinici e normativi idonei a incidere in modo determinante sulla classificazione tabellare. La verificazione disposta in corso di causa, se più ampia e coerente con le risultanze documentali, prevale sulla valutazione amministrativa apodittica. Ne consegue l’annullamento degli atti gravati.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto in congedo, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità — una gastrite cronica e una patologia vertebrale — ascritte alla Tabella B, con conseguente equo indennizzo. Con istanza del 12 marzo 2021 ne ha chiesto la revisione per aggravamento, producendo documentazione sanitaria sopravvenuta.
La CMO di Bari, con verbale del 23 marzo 2022, ha concluso per l’assenza di aggravamento, confermando la Tabella B. La valutazione è stata recepita dal C.I.A.N. con la determina n. 3578 del 28 luglio 2023 e il ricorso gerarchico è stato respinto con provvedimento del 18 ottobre 2023. Da qui l’impugnazione davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto una verificazione con ordinanza interlocutoria n. 7918 del 2026. Il Collegio di verificazione ha accertato che le risultanze cliniche e strumentali disponibili già alla data della domanda evidenziavano, per entrambe le infermità, un’evoluzione tale da giustificarne l’ascrizione all’8° categoria della Tabella A, con cumulo nella 7° categoria ai fini della revisione dell’equo indennizzo.
Tali conclusioni sono state condivise per la maggiore ampiezza e puntualità dell’indagine e per la coerenza con la documentazione acquisita. La diversa valutazione della CMO è apparsa affidata alla mera indicazione della formula “NON AGGRAVATA”, accompagnata dalla conferma della precedente ascrivibilità: una formulazione apodittica che non rende percepibile l’iter logico e tecnico seguito.
La verificazione ha evidenziato i profili critici: quanto all’infermità vertebrale, la CMO non ha dato rilievo alla sofferenza radicolare cronica S1, elemento assente nel quadro originario; quanto alla gastrite cronica, ha omesso di considerare che la patologia rientrava espressamente nell’8° categoria della Tabella A, sub 18, del d.P.R. n. 915 del 1978.
Sotto concorrente profilo, il verbale del 23 marzo 2022 è stato ritenuto intrinsecamente contraddittorio: descrive nelle premesse diagnostiche un quadro più evoluto e conclude in termini meramente assertivi. Ulteriore riscontro è venuto dagli accertamenti della stessa CMO nel distinto procedimento di pensione privilegiata, che hanno riconosciuto l’ascrivibilità all’8° categoria della Tabella A.
Le conclusioni della verificazione non sono state oggetto di specifica contestazione. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti gravati e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite e a quelle di verificazione.
Nota della Redazione
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