Ripensamento comunale non sana contrasto con piano regolatore portuale (TAR Toscana n. 279 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune riattiva la procedura concessoria per la realizzazione di un porto turistico è illegittima quando si pone in contrasto frontale con le prescrizioni del piano regolatore portuale che subordinano l’attuazione degli interventi al previo superamento della condizione di rischio idraulico. Integra eccesso di potere per contraddittorietà lo scostamento dalle precedenti scelte programmatorie dell’ente, che abbiano individuato nella società di trasformazione urbana lo strumento di gestione, senza che tali scelte siano state revocate o modificate. La generica integrazione della domanda concessoria, priva di indicazioni sulle opere di regimazione e su interventi estranei alla programmazione portuale, non soddisfa le esigenze di concorrenzialità e trasparenza della procedura.
Il Fatto
Il Comune di Orbetello approvava il Piano Regolatore del Porto di Talamone, che assume valore di piano attuativo. L’art. 10.2 delle N.T.A. subordina l’attuazione del piano al superamento, mediante realizzazione e collaudo delle relative opere, della condizione di rischio idraulico che interessa l’abitato e il porto, affidando l’attuazione alla iniziativa dell’Amministrazione.
La società controinteressata presentava istanza di concessione ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 509/1997. L’istanza otteneva parere negativo del Settore Urbanistica e veniva respinta. Il successivo ricorso era rinunciato dopo contatti riservati tra le parti, nei quali la società integrava la domanda con alcuni impegni. La Giunta comunale accoglieva quindi la proposta transattiva e dava corso alla pubblicazione dell’istanza. Gli operatori del porto impugnavano la delibera e l’avviso di pubblicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse. I ricorrenti sono operatori del settore titolari di concessioni in essere, prorogate con delibera fino al 31 dicembre 2025, e vantano un interesse oppositivo al nuovo assetto a concessione unica, oltre all’interesse a un reale confronto concorrenziale. Legittimazione e interesse si valutano al momento della decisione, secondo il principio richiamato da Cons. Stato, sez. IV, n. 7033 del 2024.
In applicazione del criterio della ragione più liquida, richiamato da Cons. Stato, sez. II, n. 628 del 2024, il Tribunale ritiene sufficiente esaminare il quarto motivo, relativo alla contraddittorietà dell’azione amministrativa. La nota integrativa del 10 giugno 2024 non reca alcuna previsione sulla realizzazione delle opere di regimazione idraulica, cosicché nulla è mutato rispetto all’istanza originariamente respinta.
Il contrasto con l’art. 10.2, primo e secondo comma, delle N.T.A. è frontale. La nota del Settore V.I.A. della Regione Toscana conferma che le opere idrauliche progettate dal Comune sono ancora lontane dal collaudo, non essendosi conclusa la fase di V.I.A. Il parere favorevole dell’Ufficio Urbanistica del 9 luglio 2024 si limita a richiamare il parere del legale dell’ente e a una generica rilevazione di conformità, immotivata e smentita dai fatti.
Un secondo profilo di illegittimità riguarda la forma di gestione. La disciplina programmatoria, dopo l’approfondimento del gruppo di lavoro, aveva individuato nella società di trasformazione urbana lo strumento più adeguato. Il ricorso alla procedura ex d.P.R. n. 509/1997 si pone in contrasto con tale quadro, mai revocato. Il richiamo all’art. 15 del d.P.G.R. n. 7/R del 2022 non è decisivo, poiché la disciplina regionale riconosce all’Amministrazione la potestà di scegliere la forma giuridica più adeguata. Gli impegni assunti dalla società, come la nomina di un componente nel consiglio di amministrazione, non soddisfano l’esigenza di una forte regia pubblica.
Il Tribunale rileva infine la genericità dell’integrazione relativa al restauro della Rocca di Talamone, intervento non previsto dall’art. 10.2, terzo comma, delle N.T.A.. Accoglie pertanto il quarto motivo, annulla gli atti impugnati e assorbe le altre censure, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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