Rinvio per impedimento del difensore e nullità non deducibile in cassazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 6003 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., attenendo all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, determina una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine; ove non eccepita, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. solo se l’impedimento è sopravvenuto all’accettazione del mandato e se il difensore indica specificamente le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso processo e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto. La mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è censurabile solo se la richiesta non è generica ed esplorativa, essendo ammessa anche una motivazione implicita in caso di rigetto.
Il Fatto
Il Tribunale di Benevento aveva condannato l’imputato, quale titolare di un’impresa edile, per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, per avere emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la decisione, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo, la violazione dell’art. 108 cod. proc. pen. per la mancata concessione del termine a difesa e del rinvio per concomitante impegno professionale del difensore di fiducia, nominato pochi giorni prima dell’udienza; con il secondo, la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato. Quanto al termine a difesa, ha richiamato il principio per cui la mancata concessione del termine ex art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo l’atto che la ha determinata. Nel caso di specie, il difensore presente in sostituzione del legale di fiducia, dopo il rigetto dell’istanza, aveva concluso nel merito senza sollevare alcuna eccezione, con conseguente decadenza dalla possibilità di dedurre il vizio in sede di legittimità.
In relazione al rinvio per concomitante impegno professionale, la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 4909 del 2015, secondo cui l’impedimento del difensore costituisce legittimo impedimento solo a precise condizioni, tra cui la sopravvenienza dell’impegno rispetto all’accettazione del mandato e l’indicazione delle ragioni di essenzialità della presenza nel diverso processo. Nel caso in esame, l’impegno era già conosciuto al momento dell’accettazione della nomina, configurandosi sin dall’origine come incompatibile con il nuovo mandato: difettava pertanto il requisito della “legittimità” dell’impedimento, non potendo l’imputato o il difensore opporre all’Autorità giudiziaria un ostacolo preesistente e自愿 assunto.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. disciplina la rinnovazione dibattimentale solo nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ipotesi estranea alla fattispecie, in cui l’appello era stato proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna. La Corte ha inoltre ricordato che la rinnovazione costituisce un’eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale, potendo essere disposta solo quando il giudice la ritenga indispensabile ai fini del decidere; la motivazione del diniego può essere anche implicita, ricavabile dalla struttura argomentativa della pronuncia di merito.
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Nota della Redazione
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