Liberazione anticipata per lavori pubblica utilità compete alla magistratura di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 1 n. 1319 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a provvedere sulla richiesta di liberazione anticipata relativa alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità appartiene al magistrato di sorveglianza. L’art. 76 l. n. 689/1981, nel richiamare l’art. 47, comma 12-bis, ord. pen., rende applicabile l’istituto premiale alle pene sostitutive e, tramite il rinvio all’art. 69, comma 8, ord. pen., individua il magistrato di sorveglianza quale giudice competente. Il tenore letterale della disposizione non consente letture alternative, recedendo eventuali esigenze sistematiche di concentrazione della competenza in capo al giudice dell’esecuzione dinanzi al dato testuale inequivoco. La clausola di compatibilità di cui all’art. 70 l. n. 689/1981 attiene alla tipologia di pena sostitutiva e non alla disciplina processuale o alla competenza.
Il Fatto
Un condannato, cui era stata applicata la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, presentava istanza di liberazione anticipata. Il Magistrato di sorveglianza di Bologna, investito della richiesta, dichiarava la propria incompetenza, ravvisando la competenza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna sulla base di una ricostruzione sistematica dell’istituto. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, declinava a sua volta la competenza e sollevava conflitto negativo, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente dichiara ammissibile il conflitto, ricorrendo il presupposto del doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, con conseguente stasi procedimentale che richiede l’intervento del giudice regolatore. Nel merito, la Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo: il d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto l’art. 20-bis cod. pen. e modificato la disciplina delle pene sostitutive, prevedendo l’applicabilità del lavoro di pubblica utilità per condanne non superiori a tre anni. L’art. 76 l. n. 689/1981 estende alle pene sostitutive le disposizioni di cui all’art. 47, comma 12-bis, ord. pen., che a sua volta richiama gli artt. 69, comma 8, e 69-bis ord. pen., attribuendo al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata.
La Corte dà continuità ai propri precedenti (Sez. 1 n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687-01; Sez. 1 n. 30637 del 04/06/2025; Sez. 1 n. 22662 del 17/06/2025; Sez. 1 n. 18955 del 20/03/2025) affermando che il tenore letterale dell’art. 69, comma 8, ord. pen. individua in modo inequivoco il magistrato di sorveglianza quale giudice competente per ogni decisione sulla concessione del beneficio ai condannati in espiazione di qualsiasi sanzione, detentiva o sostitutiva. Le eventuali esigenze sistematiche di concentrazione della competenza in capo al giudice dell’esecuzione non possono superare il dato normativo testuale.
Quanto agli argomenti del giudice remittente, la Corte osserva che la clausola di compatibilità di cui all’art. 70 l. n. 689/1981 non esclude l’applicabilità dell’art. 69, comma 8, ord. pen. in materia di competenza. Il rinvio alla compatibilità riguarda la verifica dell’esistenza di ragioni di incompatibilità tra la pena sostitutiva e l’istituto premiale, non la disciplina processuale. Le ragioni pratiche di celerità ed efficienza addotte dal giudice di sorveglianza non integrano ragioni di incompatibilità e non escludono che la valutazione dei presupposti dell’istituto premiale possa essere affidata a un giudice diverso da quello che ha applicato e gestito la pena sostitutiva. La Corte risolve quindi il conflitto dichiarando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna, cui dispone la trasmissione degli atti.
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Nota della Redazione
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