Aggravante dell’ingente quantità e superamento della soglia indicativa dei due chilogrammi (Cass. pen. Sez. 7 n. 12466 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la soglia dei due chilogrammi di principio attivo, individuata dalle Sezioni Unite quale limite per il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, non integra un criterio matematico rigido né un limite automaticamente dirimente. Il superamento di tale soglia rappresenta un indice significativo che deve essere valutato unitamente alle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento alla pericolosità della condotta e alla sua potenziale incidenza sulla salute e sull’ordine pubblico. Il giudice di merito può legittimamente considerare ulteriori elementi fattuali, quali il numero di dosi ricavabili, la disponibilità di più sostanze e del materiale per il confezionamento, idonei a cogliere la specificità della vicenda e l’effettiva capacità di diffusione sul mercato illecito. È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproponendo censure già vagliate, non si confronti adeguatamente con la motivazione del giudice di merito e muova da una lettura incompleta dei precedenti di legittimità.

Il Fatto

La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale locale, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto, al fine di cederli a terzi, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, MDMA e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e una somma di denaro contante.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità. In particolare, la difesa lamentava che la decisione impugnata fosse fondata esclusivamente sul lieve superamento della soglia quantitativa indicata dalla giurisprudenza come non ingente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, in quanto il motivo proposto risultava riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto.

Nel merito, la Corte ha chiarito che la doglianza era manifestamente infondata. I giudici di legittimità hanno richiamato i principi elaborati dalle Sezioni Unite “Biondi” e “Polito” (n. 36258 del 2012 e n. 14722 del 2020), evidenziando come essi abbiano individuato nella soglia dei due chilogrammi di principio attivo un limite al di sotto del quale, in via generale, non può essere riconosciuta l’aggravante. Tale parametro, tuttavia, non costituisce un criterio matematico rigido: il suo superamento rappresenta un indice significativo che va valutato unitamente alle circostanze del caso concreto, con riferimento alla pericolosità della condotta e alla sua potenziale incidenza sulla salute e sull’ordine pubblico.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si era limitata a valorizzare il dato ponderale. Il principio attivo sequestrato era pari a 2.084,8 grammi di THC, superiore alla soglia di riferimento, e da tale quantitativo erano ricavabili circa 83.393 dosi. I giudici di merito avevano inoltre considerato la disponibilità di più sostanze stupefacenti, il materiale per il confezionamento e la pesatura, nonché una somma di denaro, elementi dimostrativi della stabile inserzione dell’imputato nel circuito di distribuzione di droga.

Tale pluralità di indici, ha concluso la Corte, rendeva la motivazione dei giudici d’appello adeguata e coerente, non essendo affatto meramente apparente. Il numero estremamente elevato di dosi ricavabili, unito alle modalità organizzate della condotta, era stato correttamente valorizzato per ritenere la particolare offensività della condotta stessa. L’imputato è stato pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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