Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lombardia n. 308 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l’inutilità della sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice. La sopravvenuta carenza di interesse integra i presupposti della declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere più utile la pronuncia sulla propria domanda annullatoria è sufficiente a fondare l’improcedibilità. La compensazione delle spese di lite consegue all’esito meramente processuale della controversia e all’adesione della resistente.
Il Fatto
Le società ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Lombardia la deliberazione ARERA n. 295 del 28 luglio 2020, con la quale l’Autorità ha determinato in merito all’istanza di ammissione di un impianto al regime di reintegrazione dei costi, unitamente alla presupposta comunicazione di Terna S.p.A. prot. n. 21955 del 9 luglio 2020 e agli atti connessi. Il ricorso è stato notificato il 29 ottobre 2020.
L’Autorità e le controinteressate si sono costituite con atto di mera forma. In prossimità del merito, con atto del 18 dicembre 2024, le società ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse, proponendo la compensazione delle spese. L’Autorità ha preso atto della declaratoria e ha aderito alla compensazione; all’udienza pubblica tutte le parti resistenti nulla hanno opposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il criterio consolidato in materia: la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede il sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente alla proposizione del ricorso, idonea a rendere inutile la sentenza. Sul punto la sentenza cita Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402, e Cons. Stato, 11 ottobre 2007, n. 5355.
Nel caso concreto le società ricorrenti, con la dichiarazione del 18 dicembre 2024, hanno rappresentato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio “alla luce della evoluzione della situazione di fatto e del quadro regolatorio intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso”. Il Tribunale valorizza tale inequivoca volontà della parte di non ritenere più utile la pronuncia sulla propria domanda annullatoria.
Da qui la conclusione: la fattispecie integra i presupposti della declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’impugnativa è pertanto dichiarata improcedibile.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione in ragione dell’esito meramente processuale della controversia e dell’espressa adesione dell’Autorità resistente sul punto. La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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