Carta docente, inottemperanza del Ministero e diniego delle astreintes (TAR Lombardia n. 307 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che sia intervenuto alcun pagamento, neppure parziale, integra l’inottemperanza accertabile dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il Collegio assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va invece respinta quando ricorrano ragioni ostative valutate in concreto, quali i vincoli normativi e di bilancio del debitore pubblico e l’esiguità del credito, che renderebbero la sanzione eccessivamente afflittiva.

Il Fatto

Con una sentenza del Giudice del Lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere a due docenti il beneficio economico della carta elettronica di 500,00 euro annui, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata all’amministrazione, che non eseguiva alcun pagamento.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, i ricorrenti agivano davanti al TAR Lombardia per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme maturate, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle penalità di mora per il ritardo. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza contestare il credito né l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; dalla notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte dimostrano che l’amministrazione non ha corrisposto nulla, neppure in parte.

La resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né ha indicato lo stato della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum. Ne consegue la declaratoria di inottemperanza del Ministero e l’assegnazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura dei ricorrenti, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente; al termine trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti. Il compenso sarà determinato e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La norma esclude le astreintes quando l’applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, con riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive.

Nel caso di specie rilevano le specifiche difficoltà legate ai vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, oltre all’esiguità del debito, che rende la penalità invocata eccessivamente afflittiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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