Agibilità non condizionabile agli obblighi di cessione della convenzione di lottizzazione (TAR Calabria n. 354 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato di agibilità è rilasciato al ricorrere dei soli presupposti tassativamente fissati dall’art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L’amministrazione non può negare l’agibilità, né dichiarare inefficace la segnalazione certificata di agibilità, per ragioni afferenti all’inadempimento di obbligazioni nascenti dalla convenzione di lottizzazione, quali gli obblighi di cessione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione. Giustificare il diniego con ragioni eccedenti rispetto a quelle indicate dalla norma integra un vizio di legittimità sostanziale per violazione della funzione cui è preordinato il potere, qualificabile come sviamento dalla causa tipica. Il giudizio di agibilità resta distinto e autonomo rispetto all’esecuzione degli obblighi convenzionali.

Il Fatto

Il proprietario di due unità immobiliari comprese in un più ampio fabbricato, realizzato nell’ambito di un piano di lottizzazione, presenta in data 16 febbraio 2023 una segnalazione certificata di agibilità parziale ex art. 24, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ne comunica l’inefficacia con provvedimento del 3 marzo 2023, assumendo il mancato adempimento dell’obbligo di cessione di tutte le aree, comprese quelle destinate a verde attrezzato, previsto dalla convenzione urbanistica.

Il ricorrente impugna la nota davanti al TAR Calabria. Sostiene, tra l’altro, la violazione del contraddittorio procedimentale, l’assenza di motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico e l’estraneità degli obblighi convenzionali ai presupposti dell’agibilità. Il Tribunale concede la tutela cautelare con ordinanza n. 257 del 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non si discosta da quanto già ritenuto in sede cautelare. Non è contestata la conformità dell’intervento al titolo edilizio e agli strumenti urbanistici. Quanto alle opere di urbanizzazione, è pacifico che le uniche non ancora trasferite siano quelle relative al verde attrezzato, peraltro già realizzate: la società costruttrice ha ripetutamente invitato il Comune alla stipula dell’atto di trasferimento, previa delibera consiliare resasi necessaria per varianti non sostanziali.

Su questa base il Tribunale esclude che l’inadempimento posto a fondamento del provvedimento sussista. Il percorso argomentativo non si esaurisce però nella verifica fattuale: il Collegio afferma un principio di portata generale sulla struttura del potere.

I presupposti per il rilascio del certificato di agibilità sono legislativamente fissati dall’art. 24 d.P.R. n. 380/2001. Ne deriva che l’agibilità non può essere negata per ragioni attinenti all’inadempimento di obbligazioni convenzionali, riguardanti aspetti del tutto estranei a quelli evidenziati dalla norma, come gli obblighi di cessione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione. Le ragioni del diniego sono da ritenersi tassative quanto meno rispetto all’indicazione dei tipi.

Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 21 gennaio 2021, n. 188 e TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 18 dicembre 2013, n. 5801. L’uso di ragioni eccedenti configura vizio di legittimità sostanziale per violazione della funzione del potere conferito, da qualificarsi come sviamento dalla causa tipica.

Il secondo motivo di ricorso è dunque fondato e va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con rimborso del contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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