Sostituzione dell’avvocato con magistrato nella commissione valutazione magistrati onorari illegittima (Cons. Stato n. 3372 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione di un componente della commissione di valutazione per la conferma dei magistrati onorari è legittima, anche per singole valutazioni, in presenza di obiettive ragioni di impedimento, a due condizioni: la massima trasparenza e conoscibilità della variazione, con puntuale verbalizzazione delle ragioni dell’assenza, e la formazione di un organo corrispondente, nella struttura, al modello legale. Quando la legge prescrive una composizione collegiale per categorie professionali, la presenza di ciascuna componente costituisce garanzia dell’equilibrio valutativo e non può essere neutralizzata mediante prassi organizzative o interpretazioni estensive del principio di fungibilità. Opera quindi il principio di corrispondenza: ogni titolare va sostituito da un supplente della medesima categoria. È illegittima la sostituzione dell’unico componente avvocato con un magistrato, che trasforma l’organo da collegio legalmente misto a collegio integralmente togato.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato onorario per oltre venti anni con funzioni di vice procuratore onorario, partecipava alla procedura di valutazione per la conferma nell’incarico prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge n. 234/2021. Ammesso al colloquio orale, riceveva un giudizio negativo dalla commissione; il CSM lo dichiarava inidoneo alla conferma e il Ministro recepiva la valutazione con decreto del 18 maggio 2023, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.m. 19 maggio 2022.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso. L’appellante censurava la composizione della commissione, nella quale un magistrato supplente aveva preso il posto del componente titolare avvocato per l’esame di alcuni candidati soltanto, senza che il verbale indicasse l’impedimento né le ragioni della sostituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di principio: la sostituzione dei componenti della commissione è ammissibile, anche per singole valutazioni, in presenza di obiettive ragioni di impedimento. La procedura deve però rispettare due condizioni, una procedurale e una sostanziale. Sul piano procedurale, occorre assicurare la massima trasparenza, così da consentire agli interessati la tempestiva conoscenza della composizione dell’organo e delle ragioni della variazione. Sul piano sostanziale, la sostituzione deve dar luogo a un organo corrispondente, nella struttura, al modello legale.

La Corte ritiene non condivisibile la conclusione del TAR, secondo cui non esisterebbe alcuna previsione derogante al generale principio di fungibilità dei componenti. La questione, precisa il Collegio, non riguarda una normale supplenza interna tra componenti omogenei, ma la sostituzione dell’unico componente avvocato con una componente magistrato: la trasformazione dell’organo da collegio legalmente misto a collegio integralmente togato.

La previsione legislativa è inequivoca e persegue una finalità precisa: la convergenza di professionalità distinte nella formazione del giudizio di idoneità. Quando la legge prescrive una composizione collegiale per categorie professionali, la presenza di ciascuna componente è garanzia dell’equilibrio valutativo e non può essere dissolta dietro un generico richiamo alla fungibilità. Gli organi collegiali non rappresentativi, tra cui le commissioni esaminatrici, sono strutturati in collegi perfetti, nei quali la presenza di tutti i componenti è coessenziale per la complementarità delle competenze tecniche. Da ciò deriva il principio di corrispondenza, richiamato con le citazioni di Consiglio di Stato sez. V n. 400 del 2007, sez. IV n. 524 del 2007 e sez. VI n. 543 del 2006: ogni titolare va sostituito da un supplente della medesima categoria.

Nel caso concreto il verbale non indica alcun impedimento del componente titolare, né verbalizza la necessità della sostituzione, né chiarisce perché solo per taluni candidati sia venuto meno l’avvocato. Tale carenza compromette la trasparenza e la regolarità della procedura e lede il diritto di partecipazione dell’appellante, impedendo ogni controllo pieno sulla regolarità dell’organo. Il primo motivo è pertanto accolto per quanto di ragione, con assorbimento degli altri motivi.

In riforma della sentenza appellata, il Consiglio di Stato accoglie l’originario ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. L’amministrazione è tenuta a rinnovare il procedimento di valutazione davanti a una commissione diversa, composta in modo conforme alle prescrizioni legislative, con la presenza, insieme al presidente, di un avvocato e di un magistrato. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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