Divieto di sanatoria paesaggistica per cambio d’uso con aumento di superficie (TAR Calabria n. 353 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il cambio di destinazione d’uso che determini un passaggio tra diverse categorie funzionali integra intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e non rientra tra le fattispecie sanabili ai sensi degli artt. 167, comma 4, e 181, comma 1-ter, d.lgs. n. 42/2004. La trasformazione che consenta un diverso e più intenso utilizzo della superficie preesistente, ancorché invariata in termini assoluti, impedisce l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. Esclusa la sanatoria paesaggistica, il diniego comunale di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è atto vincolato.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di due unità immobiliari nello stesso fabbricato, hanno presentato nel 2012 richiesta di accertamento di conformità per sanare il cambio di destinazione d’uso di parte del piano terra, originariamente destinato a locali commerciali e adibito ad abitazione, con ridistribuzione degli spazi interni e modifiche esterne.
Il Comune ha trasmesso gli atti alla Regione per la pronuncia di compatibilità paesaggistica. La Soprintendenza ha attestato la compatibilità delle opere. La Regione, con nota del 15 febbraio 2023, ha invece restituito gli elaborati ritenendo l’istanza improcedibile per l’aumento di superficie e volume. Il Comune, con provvedimento del 5 giugno 2023, ha quindi negato la sanatoria, pur avendo attestato la conformità urbanistica delle opere e l’assenza di aumento di volumetria. I ricorrenti hanno impugnato entrambi gli atti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio, atti autonomi posti a tutela di interessi pubblici distinti: l’uno valuta la compatibilità paesaggistica con apprezzamento tecnico discrezionale, l’altro accerta la conformità urbanistico-edilizia (Cons. Stato, Sez. VI, n. 682 del 2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3446 del 2022).
Gli artt. 167, comma 4, e 181, comma 1-ter, d.lgs. n. 42/2004 individuano tassativamente le fattispecie sanabili: lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, impiego di materiali difformi, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
La Corte richiama la giurisprudenza sulla differenza tra mutamento di destinazione nell’ambito della stessa categoria funzionale e passaggio tra categorie diverse: quest’ultimo, anche in assenza di opere, integra intervento di nuova costruzione ex art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, con assoggettamento a permesso di costruire e relativo regime sanzionatorio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5593 del 2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1813 del 2022). Ne deriva che l’intervento non rientra tra quelli suscettibili di accertamento paesaggistico.
Inoltre, il cambio di destinazione che consenta un più intenso utilizzo della superficie preesistente, invariata in termini assoluti, impedisce la sanatoria: la trasformazione da uso commerciale a uso abitativo comporta un oggettivo incremento della superficie utile abitativa (Cons. Stato, Sez. VII, n. 11390 del 2023). Il Collegio può quindi soprassedere sull’eccezione di tardività e rigetta le censure avverso la nota regionale.
Il provvedimento negativo del Comune era pertanto vincolato, non essendo possibile rilasciare l’accertamento di conformità urbanistica in mancanza dell’autorizzazione paesaggistica. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite liquidate in favore della Regione.
Nota della Redazione
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