Cessazione del rapporto militare tra congedo a domanda e inidoneità al servizio (TAR Toscana n. 1497 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessazione del rapporto di impiego del militare, qualora penda una domanda di collocamento in congedo e non siano maturate, prima della relativa decorrenza, altre cause di cessazione, l’amministrazione dà legittimamente corso alla volontà manifestata dal dipendente. Il giudizio di parziale inidoneità al servizio, con contestuale idoneità al transito nelle qualifiche civili ai sensi dell’art. 930 C.O.M., non integra la fattispecie dell’infermità di cui all’art. 929 C.O.M., il cui collocamento in congedo decorre dalla rinuncia al transito, mai intervenuta. Non è nella disponibilità dell’amministrazione, ma del dipendente, scegliere tra le cause di cessazione via via maturate. Il sindacato giurisdizionale sul giudizio delle commissioni mediche militari incontra il limite della relatività del giudizio scientifico e richiede la dimostrazione di palese incongruenza, illogicità o inadeguatezza istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo maggiore dei Carabinieri, presenta il 12 novembre 2019 istanza di cessazione dal servizio con collocamento in congedo nella categoria della riserva, con decorrenza dal 7 settembre 2020. Pendente l’istanza, la competente Commissione Medica di Verifica lo giudica, con verbale del 5 marzo 2020, non idoneo permanentemente al servizio ma impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del d.P.R. n. 738/1981 e della legge n. 69/1999, a causa di una condropatia al ginocchio sinistro.

Il militare impugna in via amministrativa il giudizio, rivendicando l’inidoneità assoluta e la dipendenza della patologia da causa di servizio. Nelle more viene collocato in congedo a domanda con la richiesta decorrenza. Propone quindi ricorso per l’annullamento del decreto dirigenziale di collocamento in congedo, del silenzio sul ricorso amministrativo e del verbale di prima istanza; con motivi aggiunti impugna il verbale della Commissione Medica Interforze di seconda istanza, che conferma l’inidoneità parziale, e in subordine chiede l’accertamento del diritto al congedo per infermità non dipendente da causa di servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile l’azione avverso il silenzio, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della pronuncia della Commissione di seconda istanza. Respinge poi l’eccezione ministeriale di improcedibilità dell’intero contenzioso, ravvisando un interesse attuale e permanente del ricorrente in ragione del trattamento di quiescenza più favorevole connesso al congedo per infermità, in virtù degli artt. 4 co. 1 d.lgs. n. 165/1997 e 6-bis d.l. n. 387/1987, come richiamato dall’art. 1911 co. 3 C.O.M..

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 923 C.O.M. elenca le cause di cessazione del rapporto, tra cui infermità e domanda dell’interessato; all’infermità è dedicato l’art. 929, che fissa la decorrenza del collocamento in congedo dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla rinuncia al transito nell’impiego civile ex art. 930 C.O.M.. Poiché il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato ma idoneo al transito nei ruoli civili, e non ha mai rinunciato a tale transito, il collocamento a riposo per infermità non potrebbe che decorrere da tale rinuncia, mai formulata.

Pertanto, pendendo la domanda di congedo dal 7 settembre 2020 e non essendo maturate prima altre cause di cessazione, l’amministrazione ha dato legittimamente corso alla volontà del dipendente, non essendo nella sua disponibilità decidere quale causa di cessazione privilegiare.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio osserva che i termini degli artt. 194 e 198 C.O.M. hanno natura ordinatoria e non perentoria. Il giudizio delle commissioni mediche militari costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo a fronte della dimostrazione di palese incongruenza dei criteri applicati, illogicità o inadeguatezza istruttoria, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. II, n. 5904 del 2023, sez. III, n. 3735 del 2023 e sez. II, n. 10372 del 2022. La consulenza di parte non confuta specificamente il giudizio di idoneità al transito, né avverso di esso sono formulate censure specifiche: le valutazioni sanitarie resistono e fondano la scelta del congedo a domanda. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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