Revisione Albo gestori tributi locali sufficiente dichiarazione permanenza requisiti (Cons. Stato n. 4915 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di revisione annuale dell’iscrizione all’Albo dei gestori dei tributi locali, il art. 12, comma 1, lett. a), n. 1), del D.M. n. 101/2022 non impone la rinnovata comprova dei requisiti tecnici richiesti per l’iscrizione, essendo sufficiente la sola dichiarazione di permanenza dei requisiti già accertati in sede di iscrizione. Tale dichiarazione, tuttavia, deve essere necessariamente resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000: ove manchi tale forma, l’adempimento è tamquam non esset e si integra la condizione per la cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. g), del D.M. n. 101/2022. La misura sanzionatoria presuppone la riconduzione dell’inadempimento alla seconda delle due fattispecie contemplate dalla norma, ossia la mancata presentazione alle prescritte scadenze della documentazione di cui all’art. 12.

Il Fatto

La società appellata, iscritta all’Albo Gestori tributi locali dal 2008, era tenuta a trasmettere annualmente al MEF, tramite portale, la documentazione prescritta dall’art. 12 del D.M. n. 101/2022 ai fini del mantenimento dell’iscrizione. Il Ministero, rilevato l’omesso inserimento delle attestazioni richieste e l’inottemperanza ai solleciti, avviava il procedimento di cancellazione, poi disposto con delibera del 2025.

La società impugnava l’esito davanti al TAR Lazio, contestando ciascuna delle omissioni rilevate e censurando la scelta della cancellazione in luogo della sospensione. Il TAR accoglieva i primi tre motivi e assorbiva il quarto. Il MEF proponeva appello, deducendo l’erroneità della decisione sotto quattro profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello nei termini di seguito esposti. Il primo motivo è fondato: la sentenza di primo grado aveva rilevato che il provvedimento non chiariva a quale delle due ipotesi dell’art. 14, comma 2, lett. g), del D.M. n. 101/2022 fosse ricondotta la fattispecie sanzionata, ossia il rifiuto all’esibizione della documentazione ovvero la mancata presentazione alle scadenze. Il Consiglio di Stato rileva che l’atto di avvio richiamava espressamente l’obbligo di far pervenire la documentazione entro il 31 marzo di ciascun anno: formulazione coerente con la seconda fattispecie.

Sul secondo motivo i giudici condividono l’impostazione del TAR circa il differente livello di approfondimento istruttorio. L’art. 7 del D.M. n. 101/2022 richiede la dimostrazione dei requisiti tecnici ai fini dell’iscrizione; l’art. 12, lett. a), n. 1) richiede invece, in sede di verifica annuale, la sola dichiarazione circa la permanenza dei requisiti già accertati. Il dato testuale è chiaro nel prefigurare un livello di approfondimento differenziato.

Il Collegio introduce tuttavia un correttivo decisivo, non colto dal primo giudice: la norma impone che la permanenza dei requisiti sia dichiarata ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, cioè nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La dichiarazione prodotta dalla società richiamava invece i soli artt. 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968, abrogata. Ne deriva la non conformità dell’adempimento, da ritenersi tamquam non esset, con conseguente integrazione della condizione per la cancellazione.

Il terzo motivo è infondato. La sentenza di primo grado espone in modo esaustivo la ragione dell’illegittimità della contestazione sull’omesso bilancio, individuata nella circostanza che l’approvazione interveniva solo successivamente; tali statuizioni non sono oggetto di specifica censura. Il quarto motivo è dichiarato fuori fuoco, perché il motivo assorbito in primo grado resta rimesso al riesame dell’amministrazione, risultando prematura ogni deduzione su esiti non ancora intervenuti.

L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado. Restano ferme le ulteriori determinazioni dell’amministrazione qualora ritenga comprovato il possesso sostanziale dei requisiti, nonché la facoltà della società di presentare nuova domanda di iscrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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