Verifica equivalenza CCNL e termine per ricorrere nel nuovo codice appalti (TAR Toscana n. 1440 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, l’art. 120, comma 2, cod. proc. amm. prevede due termini alternativi di decadenza: quello di trenta giorni decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del codice dei contratti pubblici per i vizi da essa risultanti, ovvero dal momento in cui gli atti di gara sono messi a disposizione per i vizi dagli stessi evincibili. La stazione appaltante non può quindi imporre ricorsi “al buio”, dovendo rendere accessibili i documenti presupposti dell’aggiudicazione. Il RUP, nel verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, deve assumere come parametro il CCNL individuato dalla lex specialis in conformità al comma 1 della medesima disposizione, e non un contratto collettivo diverso. L’eventuale errore di fatto integra un vizio formale e procedurale che determina l’annullamento dell’aggiudicazione, senza che l’amministrazione possa invocare l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, operando la verifica in ambito di discrezionalità tecnica.

Il Fatto

L’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, quale centrale di committenza per conto del Comune di Montespertoli, ha indetto una procedura aperta per la concessione della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione lampade votive, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La lex specialis individuava il CCNL applicabile richiamando le tabelle dei costi medi del Ministero del Lavoro per il CCNL “Multiservizi”.

La società ricorrente, collocatasi seconda in graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. Ha dedotto in via principale che il RUP avesse verificato l’equivalenza delle tutele sulla base di un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara, supportando l’assunto con indizi tratti dalle risultanze documentali. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e per difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività. L’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., come sostituito dall’art. 209, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36 del 2023, va interpretato nel senso di prevedere due termini alternativi: dalla ricezione della comunicazione ex art. 90 decorrono trenta giorni per dedurre i vizi dalla stessa risultanti; se gli atti di gara sono messi a disposizione successivamente, da quel momento decorre il termine per i vizi dagli stessi evincibili.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il dies a quo coincide con il momento in cui l’interessato acquisisce o è messo in grado di acquisire piena conoscenza degli atti lesivi (Cons. Stato, sez. V, n. 8352 del 2024) e la giurisprudenza eurounitaria (Corte di giustizia UE, ord. C-54/18), che ammette termini decadenziali solo se i provvedimenti comunicati consentono di conoscere la violazione lamentata. Nel caso concreto, il verbale del RUP contenente la verifica ex art. 11 e 110 d.lgs. n. 36 del 2023 non è stato reso disponibile se non a seguito dell’istanza di accesso del 9 aprile 2024, definita il 29 aprile 2024. Il ricorso, notificato il 9 maggio 2024, è pertanto tempestivo.

Quanto all’eccezione di difetto di interesse, il Collegio osserva che la prima censura investe un vizio formale e procedurale: il suo accoglimento determina l’annullamento dell’aggiudicazione e impone la ripetizione della verifica. L’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 non consente di dimostrare in giudizio l’esito invariante, operando la valutazione in ambito di discrezionalità tecnica.

Nel merito, il Collegio ritiene provato, per la convergenza degli indizi e il principio di vicinanza della prova, che il RUP abbia utilizzato il CCNL siglato il 30 giugno 2022, diverso da quello richiamato negli atti di gara. Il disciplinare, letto in conformità all’art. 11 d.lgs. n. 36 del 2023, rinvia alle tabelle ministeriali riferite al CCNL “Multiservizi” siglato l’8 giugno 2021, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative. Il ricorso è quindi accolto per tale assorbente motivo, con ripetizione della verifica da parte dell’ente concedente e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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