Albo pretorio on-line e decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione efficace (TAR Marche n. 144 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione integrale di un atto della procedura di gara all’albo pretorio on-line, accessibile in via continuativa, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione, restando irrilevante la mancata comunicazione individuale al concorrente. Il concorrente che abbia contezza dell’adozione dell’atto, annunciato come necessario e successivo, è tenuto a una verifica diligente, senza attendere l’eccezione della controparte. Le attestazioni dei committenti sui servizi del progettista, non richieste a pena di esclusione al momento della domanda, possono essere acquisite nella fase di verifica dei requisiti. La censura sul conflitto di interessi del socio è infondata se la gara è gestita da una stazione unica appaltante estranea ai rapporti denunciati e l’offerta risulti nettamente meno conveniente. L’interesse ad impugnare della controinteressata sorge con la conoscenza della graduatoria definitiva e non può essere frazionato.

Il Fatto

La ricorrente, in a.t.i. con altro operatore, partecipa alla procedura indetta dalla stazione unica appaltante provinciale per conto del Comune, avente ad oggetto la concessione di finanza di progetto per l’efficientamento e la gestione dell’illuminazione pubblica, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016. All’esito della valutazione delle due sole offerte l’a.t.i. ricorrente si colloca al primo posto con ampio margine, ma viene esclusa e poi riammessa per effetto di una precedente sentenza del Tribunale.

La seconda classificata, promotrice non aggiudicataria, esercita quindi il diritto di prelazione, riconosciutole con determinazione provinciale. La ricorrente impugna tale provvedimento e, su eccezione della controinteressata, anche la successiva determinazione che dichiara efficace l’aggiudicazione, con ricorso per motivi aggiunti. Propone ricorso incidentale la prelazionaria. Nelle more il Comune revoca l’intera procedura per sopravvenuto mutamento della situazione di fatto; anche tali atti sono impugnati con ulteriori motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via logica il primo ricorso per motivi aggiunti, diretto contro la determinazione con cui è stata dichiarata la positiva conclusione della verifica dei requisiti dell’aggiudicataria prelazionaria. Il gravame è irricevibile. La determinazione era stata pubblicata all’albo pretorio on-line per un arco temporale definito e la mancata comunicazione individuale alla ricorrente resta irrilevante.

Il Tribunale valorizza la natura dell’atto: si tratta di un passaggio tipico e necessario della procedura. La stessa determinazione di aggiudicazione aveva rinviato a un successivo provvedimento l’efficacia ex art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, all’esito della verifica dei requisiti in corso. L’atto non è quindi giunto a sorpresa: alla data di notifica del ricorso introduttivo la pubblicazione era già in corso. L’esito di quella fase istruttoria era pregiudizievole e imponeva una tempestiva impugnazione.

Passando al ricorso introduttivo, il Collegio ne rileva l’infondatezza nel merito, soprassedendo sulle ulteriori eccezioni in rito. Quanto al requisito di capacità tecnico-organizzativa del progettista, le attestazioni dei committenti non erano richieste a pena di esclusione al momento della domanda, ma potevano essere acquisite nella fase di verifica dei requisiti. Il verbale di gara aveva rilevato solo l’omessa compilazione dell’elenco dei servizi, senza riferimento ai certificati, acquisibili in seguito per esigenze semplificatrici.

Anche la censura sul conflitto di interessi è disattesa. La procedura non è stata gestita dal Comune ma dalla stazione unica appaltante provinciale. Il Collegio rileva inoltre il considerevole scarto tra i punteggi complessivi e parziali delle due offerte, tale da escludere che l’aggiudicataria potesse essere favorita da informazioni privilegiate. Sull’esercizio del diritto di prelazione l’amministrazione non dispone di poteri discrezionali, dovendosi limitare a verificare le condizioni.

L’infondatezza del ricorso introduttivo e l’irricevibilità del primo ricorso per motivi aggiunti determinano l’improcedibilità dei successivi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, con esclusione dei profili indennitari. Il ricorso incidentale è dichiarato irricevibile e comunque improcedibile: l’interesse della prelazionaria è divenuto concreto con la conoscenza degli esiti della graduatoria e non può essere frazionato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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