Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Liguria n. 300 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., è ammissibile l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina il compimento degli atti necessari all’esecuzione entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La domanda di condanna alla somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è accolta e la penalità è commisurata alla quota giornaliera dello stipendio, con esclusione delle indennità legate all’effettiva prestazione del servizio, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di La Spezia, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a individuarla quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021.

La ricorrente chiede inoltre la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo successivo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina fin d’ora di un commissario ad acta. Il Ministero intimato non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., che consente agli interessati di proporre l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Verifica quindi la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento.

Il passaggio in giudicato della sentenza è comprovato dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale ordinario di La Spezia. Nel merito, non risulta alcun adempimento da parte dell’Amministrazione intimata, che non si è costituita nel giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di compiere gli atti necessari per ottemperare alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura della quota giornaliera dello stipendio che sarebbe spettato in caso di assunzione, con esclusione delle indennità derivate dall’effettiva prestazione del servizio. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione o, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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