Ottemperanza e diffida superata dalla costituzione dell’INPS in giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 230 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la mancanza della previa diffida richiesta dall’art. 218 del codice di giustizia contabile non preclude l’esame del merito quando il debitore si sia costituito in giudizio e abbia accettato il contraddittorio sull’esecuzione. Accertata la parziale inesecuzione del giudicato, il giudice ordina all’ente l’integrale esecuzione della sentenza per la parte residua e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata quando il parziale adempimento sia intervenuto dopo l’introduzione del ricorso ma questo non sia stato preceduto dalla notifica della diffida e del titolo.
Il Fatto
Gli eredi di una pensionata chiedono l’ottemperanza della sentenza n. 428/2020 della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana. Quel provvedimento aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF su una pensione di reversibilità di natura tabellare privilegiata, esente da imposizione, per il periodo fino al 31.10.2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I ricorrenti quantificano le differenze dovute in euro 15.447,00 e chiedono la nomina di un commissario ad acta. L’INPS si costituisce, deduce di avere avviato la liquidazione e contesta il conteggio, sostenendo che l’importo definitivo emergerà solo al termine del procedimento amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il giudice verifica in via pregiudiziale le condizioni di procedibilità. L’Istituto ha contestato il conteggio e ha rappresentato che il procedimento amministrativo era ancora in corso. Poiché si tratta di giudizio di ottemperanza, va accertata l’esistenza della diffida richiesta dall’art. 218 del codice di giustizia contabile. Sul punto la Corte ritiene che la mancanza della diffida quale prerequisito per l’instaurazione del giudizio sia superata dalla costituzione in giudizio dell’INPS e dall’accettazione del contraddittorio circa il merito, richiamando C. conti, sez. III, n. 559/2017.
Passando all’effettiva ottemperanza, il giudice rileva che solo dopo l’ordinanza n. 53/2024 l’Istituto ha prodotto tardivamente la documentazione. Da essa emerge un lotto di pagamento del 2 marzo 2023 per euro 2.821,26, comprensivo del rimborso IRPEF sui cedolini degli anni dal 2012 al 2015, dei conguagli e di interessi e rivalutazioni.
Tale esecuzione non è però integrale. Come controdedotto dai ricorrenti, resta da corrispondere la somma di euro 736,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di addizionale comunale e regionale IRPEF per gli anni 2013, 2014 e 2015. Per il periodo successivo al novembre 2015, invece, il giudice dà atto che il trattamento è stato preso in carico dal MEF e correttamente erogato senza ritenute, sicché su quel punto nulla è più dovuto.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del rimborso di euro 736,00, essendo per il resto cessata la materia del contendere. La Corte ordina all’ente di provvedere all’integrale esecuzione della sentenza n. 428/2020 per la parte rimasta ineseguita, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. In caso di persistente inerzia nomina commissario ad acta il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia, o un funzionario delegato, che provvederà entro ulteriori trenta giorni.
Le spese di lite sono compensate integralmente. Il giudice valorizza due elementi: il parziale adempimento è intervenuto dopo l’introduzione del ricorso, ma il ricorso non è stato preceduto dalla notifica della diffida e del titolo nei confronti dell’INPS. La condotta processuale dell’Istituto, tardiva nella produzione documentale, non viene tuttavia sanzionata sul piano delle spese in ragione di tale carenza iniziale della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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