Il PRG adottato diventa esecutivo solo dopo l’adeguamento alle prescrizioni VAS (TAR Sicilia n. 1542 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il piano regolatore generale adottato e non ancora approvato non diviene efficace ed esecutivo per il solo decorso del termine triennale dalla adozione. L’art. 54, comma 3, legge regionale n. 19/2020 subordina l’esecutività ope legis al previo adeguamento degli elaborati alle prescrizioni del parere motivato VAS, dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, oltre che alle controdeduzioni sulle osservazioni. È pertanto illegittima la delibera consiliare che dia atto dell’esecutività del piano e qualifichi un progetto come suo stralcio esecutivo in assenza di tale adeguamento. Ne consegue la perdita di efficacia, ai fini espropriativi, della precedente delibera di approvazione del progetto in variante e l’illegittimità dell’ordinanza di occupazione d’urgenza emessa in mancanza del vincolo preordinato all’esproprio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile ricadente in area destinata dal piano adottato a spazi pubblici a verde, impugnava la delibera consiliare con cui il Comune approvava il progetto di fattibilità di una piazzetta in variante al piano vigente e a quello adottato, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 327/2001. Proponeva poi motivi aggiunti avverso la ripubblicazione dell’atto e, in seguito, avverso la delibera di presa d’atto dell’esecutività del piano e la delibera di Giunta di approvazione del progetto definitivo, con la relativa ordinanza di occupazione anticipata.

Con separato ricorso impugnava la delibera consiliare con cui si dava atto che il progetto costituiva stralcio esecutivo del piano adottato, divenuto esecutivo per il decorso del triennio. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione del piano e degli atti successivi e contestava nel merito le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riuniva i ricorsi e respingeva l’eccezione di inammissibilità, poiché il ricorrente non contestava le previsioni di destinazione dell’area, ma l’efficacia del piano e la conseguente apposizione del vincolo. Riteneva invece tardive le censure introdotte con memoria non notificata.

Quanto al primo ricorso, il Tribunale riteneva applicabile nella Regione l’art. 19 d.P.R. n. 327/2001, richiamato espressamente sia dalla comunicazione di avvio sia dalla delibera di approvazione del progetto in variante. La trasmissione alla Regione e il decorso di novanta giorni senza dissenso integravano l’approvazione tacita della variante. Irrilevanti la divergenza tra elaborati e l’assenza di approvazione regionale del piano, essendo la delibera assunta in variante anche al piano vigente. Il legittimo affidamento del privato non sussisteva, poiché il parere favorevole era stato reso sul previgente strumento e la pratica era stata archiviata.

Passando al secondo ricorso, il Collegio escludeva che il Consiglio avesse esercitato un potere di stralcio, usando il termine in senso atecnico. Rilevava però che la delibera, di mera presa d’atto, non poteva attribuire efficacia alla variante ai sensi dell’art. 19, comma 4, e che la precedente delibera aveva perso efficacia espropriativa. Le censure sulle modalità di convocazione del Consiglio erano inammissibili per carenza di interesse.

Il ricorso era invece fondato nel punto centrale: al momento della delibera non era intervenuto il completo adeguamento del piano alle prescrizioni. Lo si ricavava dalle premesse stesse dell’atto, che parlavano di adeguamento “in corso di redazione”, e dalla nota del Servizio regionale. La successiva delibera consiliare, adottata dopo l’adeguamento, aveva sì determinato l’esecutività e l’approvazione del vincolo, ma non sanava retroattivamente l’atto precedente.

Quanto ai motivi aggiunti, la delibera di Giunta rilevava ai fini espropriativi, non urbanistici. Poiché alla data non era perfezionato il vincolo, la dichiarazione di pubblica utilità era temporaneamente inefficace, divenendo efficace solo con la successiva apposizione ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 327/2001. Da ciò l’illegittimità dell’ordinanza di occupazione d’urgenza, emanata in assenza del presupposto. Il Tribunale annullava così la delibera consiliare e l’ordinanza, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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