Dissesto comunale e improcedibilità dell’ottemperanza fino al rendiconto (TAR Sicilia n. 2783 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente locale, incluso il giudizio di ottemperanza, per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La procedura di dissesto si conclude solo con l’approvazione del rendiconto della gestione successiva all’ultimazione delle operazioni di pagamento e alla verifica dell’organo di revisione contabile. Fino a quel momento il ricorso per ottemperanza è inammissibile, perché misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore in contrasto con la par condicio creditorum.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 558/2023 del 27 marzo 2023, notificata al Comune in data 25 marzo 2024. Il Comune destinatario si è costituito eccependo che l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione n. 52 dell’11 luglio 2018 e che non è ancora intervenuta la conclusione del procedimento di approvazione del rendiconto della gestione.

Secondo l’ente, il credito azionato si riferisce a fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto e rientra quindi nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, con conseguente inammissibilità o improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. I ricorrenti hanno replicato richiamando i criteri dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali e una precedente pronuncia dello stesso Tribunale, sostenendo che la procedura dovesse ritenersi conclusa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha individuato la questione nella verifica del presupposto di procedibilità dell’azione di ottemperanza in pendenza di dissesto finanziario. La norma applicata è l’art. 248, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Il Tribunale ha ricostruito la sequenza procedimentale dell’art. 256 d.lgs. n. 267/2000: approvazione del piano di rilevazione della massa passiva, predisposizione e approvazione ministeriale del piano di estinzione delle passività, infine il rendiconto della gestione da approvare, entro sessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento, con trasmissione all’organo regionale di controllo e all’organo di revisione contabile. La verifica di quest’ultimo concerne la rispondenza tra piano di estinzione ed effettiva liquidazione.

Ha poi rilevato che, nella specie, gli adempimenti del comma 11 non risultano ancora intervenuti, circostanza concordemente prospettata dalle parti. Ne deriva che la procedura di dissesto non è conclusa e che la domanda giudiziale è inammissibile, con richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 226/2012, Sez. IV, n. 4772/2011 e TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 10462/2021.

Il Collegio ha chiarito che l’inibitoria opera anche per il giudizio in ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore, e che la norma tutela la par condicio dei creditori. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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