Dichiarazioni della persona offesa e qualificazione della violenza privata (Cass. pen. Sez. V n. 38933 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, previa verifica, sorretta da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui sono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Il discrimen tra il reato di cui all’art. 612 cod. pen. e quello di cui all’art. 610 cod. pen. va ricondotto agli effetti che dall’atteggiamento minatorio originano: solo nella seconda fattispecie è richiesto un condizionamento del soggetto passivo che si attui attraverso un contegno, commissivo o omissivo, che il medesimo non avrebbe altrimenti assunto o tollerato. I due reati, pur scaturenti da un comune atteggiamento minatorio, danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza. La doglianza che solleciti una rivisitazione del materiale probatorio o che ometta di illustrare la decisività della prova asseritamente omessa è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18/02/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 610 e 641 cod. pen. L’addebito riguarda la prenotazione di una camera presso una struttura alberghiera, con successivo allontanamento senza saldare l’importo parziale dovuto, e le minacce rivolte in seguito al titolare per costringerlo a non riscuotere il pagamento.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, mancata considerazione della testimonianza di una teste della difesa, erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso arriva davanti alla Corte dopo la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha chiesto dichiararne l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ricorda che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole il giudizio di responsabilità, purché la motivazione verifichi credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca con rigore maggiore rispetto a quello richiesto per le dichiarazioni di qualsiasi testimone, richiamando le Sezioni Unite n. 41461 del 19/7/2012, Sez. II n. 43278 del 24/9/2015 e Sez. V n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015. La Corte territoriale ha illustrato le ragioni dell’attendibilità della ricostruzione della persona offesa, sottolineando linearità, costanza e spontaneità del racconto. La tesi difensiva, secondo cui l’imputato avrebbe voluto saldare il conto ma ne sarebbe stato impedito dall’alterco telefonico, non era stata prospettata in sede di esame, dove l’imputato si era limitato a negare gli addebiti. La doglianza è quindi generica e mira a una rivisitazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, secondo il perimetro già tracciato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, n. 24 del 24/11/1999 e n. 47289 del 24/09/2003.
Il secondo motivo è inammissibile. La difesa deduce la mancata valutazione della testimonianza della teste di difesa, ma si limita a un generico richiamo alle doglianze d’appello senza indicare le ragioni della decisività del contenuto di quelle dichiarazioni. Ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova, che si risolve nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica, come affermato dalla Sez. VI n. 36512 del 16/10/2020, dep. 18/12/2020. La Corte rileva inoltre che la contestazione del reato di violenza privata non è legata alla discussione sorta nella struttura durante il soggiorno, ma alle successive richieste di pagamento telefoniche, legittimamente rivolte dalla persona offesa, alle quali l’imputato ha risposto con le minacce contestate.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La Corte territoriale ha posto la qualificazione giuridica nel solco dell’insegnamento secondo cui il discrimen tra l’art. 612 cod. pen. e l’art. 610 cod. pen. dipende dagli effetti dell’atteggiamento minatorio, richiedendo solo la seconda fattispecie un condizionamento del soggetto passivo mediante un contegno che non avrebbe altrimenti assunto o tollerato, in linea con la Sez. V n. 19347 del 15/02/2023 e la Sez. VI n. 14 del 09/10/2008.
Le censure difensive non fanno emergere alcun profilo di illogicità, avendo la sentenza impugnata evidenziato che le minacce non erano generiche ma univocamente dirette a coartare il comportamento della persona offesa per costringerla a non riscuotere la somma dovuta. La condotta ha prodotto una concreta e specifica coercizione comportamentale della vittima, vulnerandone la libertà di autodeterminazione. L’indicazione del reato di minaccia in un punto della motivazione, anziché della violenza privata esattamente contestata e ritenuta, è frutto di un mero lapsus calami. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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