Ammissione con riserva al trasferimento per mancata allegazione del piano di studi (TAR Puglia n. 79 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata allegazione del piano di studi del corso di laurea di provenienza, sanzionata dal bando a pena di mancata valutazione, non può essere eccepita dalla Commissione quando la documentazione prodotta risulti, in concreto, idonea a consentire la valutazione dei crediti formativi, dovendo l’amministrazione valutare la sostanza della domanda piuttosto che limitarsi a un’applicazione formalistica della lex specialis. In sede cautelare, sussiste il periculum in mora quando il provvedimento di esclusione preclude la partecipazione alle attività didattiche del corso di laurea, tanto più se l’istante già frequenta le lezioni in forza di precedente decreto cautelare e sussistono posti disponibili che rendono l’ammissione con riserva non lesiva di posizioni di controinteressati.

Il Fatto

Il ricorrente, studente iscritto al corso di laurea in Biotecnologie e già laureato in Tutela e benessere animale, presentava istanza di trasferimento al terzo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’anno accademico 2025/2026.

La Commissione esaminatrice, pur riconoscendo la presenza del piano didattico relativo al corso di laurea in Tutela e benessere animale, dichiarava la non ammissibilità dell’istanza per “mancanza del piano di studio del corso di laurea di provenienza”, ritenendo che il candidato avesse allegato il semplice elenco dei programmi degli insegnamenti e non il piano di studi del corso di laurea in Biotecnologie. Avverso tale esclusione, il ricorrente proponeva ricorso e successivi motivi aggiunti, chiedendo la sospensione cautelare del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati gli atti depositati, ha rilevato che il ricorrente aveva in realtà allegato all’istanza l’intera documentazione indicata dall’avviso pubblico, ivi compresi il piano di studi e il programma didattico dettagliato delle attività formative sostenute, sia per il corso di laurea in Tutela e benessere animale (L38) sia per quello in Biotecnologie (L2), entrambi conseguiti o frequentati presso l’Università di Teramo.

Quanto al fumus boni iuris, il Tribunale ha evidenziato come non fosse chiaro a quale documentazione la Commissione facesse riferimento rispetto a quella già prodotta, ravvisando l’opportunità di un approfondimento istruttorio. In particolare, è stato disposto che il ricorrente si faccia rilasciare dall’Università di Teramo un’attestazione comprovante il piano di studi personalizzato del corso di laurea in Biotecnologie, inclusi gli esami sostenuti, con specifico programma di studio, in modo conforme a quanto richiesto dall’avviso pubblico e preteso dalla Commissione ai fini valutativi dei crediti formativi.

Sul periculum in mora, il Collegio ha ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile, posto che il provvedimento impugnato precludeva la partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche, già di fatto frequentate in forza del decreto presidenziale cautelare n. 392 del 12 novembre 2025. Inoltre, risultando posti disponibili per la frequenza delle lezioni del terzo anno, l’ammissione con riserva non avrebbe inciso sulla posizione di teorici controinteressati.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente al terzo anno del corso di laurea con completo accesso a tutte le attività didattiche e strumentazioni, inclusi laboratori e svolgimento degli esami, nonché l’incombente istruttorio a carico dello studente, da adempiersi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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