Concessioni demaniali: legittima la revoca della proroga ex lege al 2033 (TAR Lazio n. 325 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative devono avvenire all’esito di una procedura di evidenza pubblica conforme all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e agli artt. 49 e 56 TFUE. Ne consegue la doverosa disapplicazione, da parte del giudice e dell’amministrazione, delle norme nazionali che prevedono la proroga automatica dei titoli in essere, comprese quelle che ne hanno differito il termine finale. È pertanto legittimo il provvedimento con cui il Comune, in applicazione del diritto europeo, revoca la proroga ex lege e riconduce l’efficacia della concessione al termine conforme ai principi di concorrenza. Non si tratta di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma di doverosa applicazione del diritto unionale: non occorrono la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo, né può invocarsi l’affidamento del concessionario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per un complesso balneare, aveva ottenuto dal Comune l’annotazione sul titolo della validità sino al 31 dicembre 2033, in forza della proroga ex lege prevista dall’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018. Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, il Comune ha dapprima rivisto il proprio indirizzo e poi, con la delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e la determina n. 2722 del 30.12.2023, ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023 e, con una proroga tecnica, al 31.12.2024.
Il concessionario ha impugnato tali atti, unitamente alla precedente delibera di Giunta n. 15 del 17.02.2022, deducendo la violazione della disciplina sulla procedura selettiva e dell’affidamento maturato, l’eccesso di potere e i vizi della revoca. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha deciso con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso. La questione è stata già risolta dalla giurisprudenza, anche della stessa Sezione, da cui il Tribunale non ha motivo di discostarsi.
Il nucleo argomentativo è la disapplicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica al 2033. Il diritto dell’Unione impone che l’affidamento avvenga mediante selezione imparziale e trasparente; le norme interne contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE non possono essere applicate né dai giudici né dall’amministrazione. La disapplicazione investe anche le proroghe sopravvenute, dal differimento al 2024 fino a quello al 2027 di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024.
Il Tribunale esclude che la procedura svolta dal Comune nel 2020 integri una vera procedura a evidenza pubblica. L’avviso si limitava a pubblicare le istanze di proroga, senza alcun avvertimento ai potenziali operatori circa la possibilità di presentare istanze concorrenti: il mero rispetto dell’obbligo di pubblicazione non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo. Il concessionario, del resto, aveva espressamente invocato la proroga legale automatica, poi accordata dall’ente.
Da ciò deriva l’inammissibilità delle censure relative all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022, che disciplina la posizione del concessionario destinatario di rinnovo mediante gara: norma non applicabile al caso. Quanto alla dedotta revoca, il Collegio chiarisce che il Comune non ha esercitato un potere di autotutela, ma ha dato doverosa attuazione al diritto europeo, riconducendo l’efficacia del titolo a una durata compatibile con i principi di concorrenza.
Nessuna tutela può quindi riconoscersi all’affidamento del concessionario a fronte di provvedimenti conformi alla disciplina unionale. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità e complessità della questione. Il Tribunale auspica che l’amministrazione indìca sollecitamente la gara, eventualmente con una breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari alla conclusione della procedura competitiva.
Nota della Redazione
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