Rinuncia priva di procura speciale e inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. 1 n. 17312 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore, il quale non risulti munito di procura speciale ai sensi dell’art. 390 c.p.c., non produce l’effetto dell’estinzione del processo. Tuttavia, tale dichiarazione, ancorché giuridicamente inefficace sul piano processuale, rivela comunque il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determinando la conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica alle sole ipotesi di inammissibilità originaria del gravame e non a quella sopravvenuta per carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva opposizione allo stato passivo della società in amministrazione straordinaria, chiedendo l’ammissione di un credito maturato per quanto riconosciuto ai dipendenti a titolo di ferie non godute, R.O.L. e festività soppresse, in seguito al subentro nei rapporti di lavoro per effetto della cessione dei complessi aziendali.
Il Tribunale di Velletri respingeva la domanda di ammissione del credito per difetto di adeguati riscontri probatori. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; la società in amministrazione straordinaria resisteva con controricorso e depositava documentazione ex art. 372 c.p.c.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di legittimità veniva depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal solo difensore della ricorrente, con allegata scrittura privata di accordo transattivo intercorso tra le parti. La Corte rileva che il difensore non ha depositato il mandato speciale richiesto dall’art. 390 c.p.c. per la valida rinuncia al ricorso, difettando il requisito della procura speciale conferita dalla parte.
La Corte precisa che la dichiarazione di rinuncia priva dei requisiti di legge, pur non producendo l’effetto dell’estinzione del processo, costituisce comunque un indice rivelatore del venir meno dell’interesse della parte a coltivare il giudizio. Il ricorrente, manifestando la volontà di non proseguire l’impugnazione, dimostra che la decisione sulla controversia non gli arreca più alcuna utilità concreta.
La Corte afferma, quindi, la sussistenza di un’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse ad impugnare, richiamando il principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile anche quando la rinuncia non sia processualmente efficace. La dichiarazione sottoscritta dal difensore senza procura speciale conserva, infatti, valenza confessoria rispetto alla volontà della parte di non proseguire il giudizio.
Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione integrale tra le parti, in considerazione delle ragioni che hanno determinato la rinuncia. Esclude, infine, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale meccanismo sanzionatorio, finalizzato a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, opera per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta.
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Nota della Redazione
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