Ammonimento del Questore per atti persecutori fondato su base indiziaria e prognostica (TAR Toscana n. 1935 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38, non presuppone la prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking, ma solo la sussistenza di elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o anche semplicemente molesto. La valutazione che ne sta a fondamento è un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo di degenerazione in condotte costituenti reato. Ne deriva che il sindacato del giudice amministrativo non si sostituisce alla prognosi del Questore, ma verifica la logicità e l’adeguatezza del quadro indiziario. L’ammonimento costituisce misura autonoma e diversamente regolamentata rispetto alla sistematica delle misure di prevenzione del d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
Il Questore di Arezzo adottava nei confronti del ricorrente un provvedimento di ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11/2009, ingiungendogli di tenere una condotta conforme alla legge, di astenersi da ogni comportamento persecutorio diretto o indiretto verso la controinteressata e di seguire un percorso di recupero presso un centro specializzato. L’atto si fondava sull’esposto della controinteressata, che aveva segnalato numerosi episodi vessatori successivi alla fine della relazione nel 2017, con una fitta serie di telefonate e tentativi di contatto rimasti senza esito.
A seguito dell’ammonimento veniva disposto il divieto di detenere armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. e, quindi, la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il solo provvedimento di ammonimento era impugnato con censure di violazione delle regole sull’accesso e sul contraddittorio, di illogicità della motivazione e di eccesso di potere, con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’esibizione dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo al riscontro solo parziale delle istanze di accesso presentate dopo la notificazione dell’atto, il Collegio osserva che il comportamento dell’Amministrazione è stigmatizzabile, ma la problematica è insorta dopo l’emanazione del provvedimento impugnato e non può retroagire per infirmarne la legittimità. L’ordinanza istruttoria n. 319 del 2025 e il conseguente deposito documentale hanno reso del tutto inutile la decisione dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.
Le due censure residue sono decise unitariamente alla luce dell’orientamento consolidato richiamato dal Collegio, secondo cui l’ammonimento si fonda su una base indiziaria e probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione. Il richiamo è alle pronunce del Cons. Stato n. 6958 del 2021, Cons. Stato n. 2599 del 2015 e Cons. Stato n. 7486 del 2023, nonché alla precedente sentenza della Sezione TAR Toscana n. 897 del 2024 e a TAR Toscana n. 46 del 2022.
Risulta dirimente la documentazione acquisita in giudizio a seguito dell’istruttoria, che ha dimostrato l’adozione di comportamenti vessatori e non giustificati: il notevole numero di telefonate prive di causa giustificativa, che hanno indotto nella denunciante uno stato di frustrazione e paura, attestato dalle sommarie informazioni del suo attuale compagno. Rileva anche l’episodio del 17 febbraio 2024, provato da due vicini, in cui il ricorrente si aggirava senza motivo nelle vicinanze della nuova residenza della denunciante, con un biglietto non gradito.
Poco credibile è la giustificazione dei contatti come tentativo di risolvere i problemi del figlio della denunciante, smentita dal deposito documentale e, in particolare, dalla richiesta del ricorrente del 18 aprile 2019 di ammonimento proprio nei confronti di quel figlio. Quanto alla dedotta violazione del principio sulla delega ai dirigenti dei Commissariati delle sole funzioni di polizia amministrativa, la censura è scarsamente comprensibile, perché il provvedimento risulta firmato dal Questore e solo la relata di notifica da un funzionario. Il Collegio esclude infine l’applicabilità della sistematica delle misure di prevenzione del d.lgs. n. 159/2011. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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