DASPO: legittimo il divieto quinquennale fondato su messaggi WhatsApp di programmazione dell’agguato (TAR Toscana n. 1936 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.) è provvedimento di prevenzione a funzione cautelare, la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato e non richiede la prova della condotta oltre ogni ragionevole dubbio. La valutazione prognostica e la stessa identificazione dei partecipanti agli episodi di violenza si fondano sul criterio probabilistico del “più probabile che non”, con elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. È pertanto legittimo il divieto quinquennale motivato sulla base dei messaggi WhatsApp acquisiti nel procedimento penale, che dimostrano la programmazione dell’agguato, la sostanziale ammissione della partecipazione e la disponibilità a concordare una versione comune. Non è richiesta la previa comunicazione di avvio del procedimento, data la natura d’urgenza della misura, né è sindacabile nel giudizio di annullamento la richiesta di riduzione della durata.

Il Fatto

Il Questore di Firenze adottava due provvedimenti con i quali vietava ai ricorrenti, per cinque anni, l’accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio, ai tornei e alle partite della nazionale, sul territorio nazionale e in quello dell’Unione europea, nonché alle aree di sosta e transito dei tifosi circostanti lo stadio di San Piero a Sieve. I provvedimenti traevano origine da un episodio di violenza tra tifoserie: i sostenitori di una squadra, diretti a un incontro di seconda categoria, erano inseguiti e aggrediti con fumogeni, spranghe e bastoni da un gruppo di tifosi avversari a volto travisato, con danneggiamento di veicoli in transito. Secondo l’Amministrazione si trattava di una rappresaglia per una precedente aggressione subita.

I ricorrenti impugnavano i provvedimenti deducendo l’insussistenza dei presupposti, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità sociale e alla gradualità della misura, chiedendo in subordine la riduzione a un anno. In sede cautelare la Sezione accoglieva l’istanza rilevando l’assoluta genericità delle deduzioni dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il D.A.S.P.O. ha funzione preventiva e non sanzionatoria. La motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e richiede elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, non la certezza propria della materia penale. Elemento centrale è la sicura identificazione dell’interessato quale partecipante ai fatti presupposto, desunta da precisi elementi obiettivi.

La prima produzione documentale delle Amministrazioni non superava tale vaglio, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 148 del 2025. La documentazione integrativa depositata il 16 ottobre 2025 — un rapporto della Compagnia Carabinieri con estratti dell’informativa resa alla Procura della Repubblica — offre invece elementi idonei a dimostrare la partecipazione all’agguato secondo il criterio probabilistico.

Il Collegio ritiene predominante non già l’identificazione delle autovetture dei padri dei ricorrenti, rilevazione che di per sé non prova la destinazione verso il luogo degli scontri, bensì i messaggi WhatsApp acquisiti all’indagine penale. Questi dimostrano la volontà di programmare l’agguato come ritorsione, la sostanziale conferma della partecipazione e la disponibilità a riferire l’accaduto ai tifosi assenti e a concordare con il presidente della società la versione da sottoporre agli inquirenti. Il primo motivo è quindi infondato, con modifica della soluzione assunta in sede cautelare.

Il secondo motivo è respinto: la natura cautelare e d’urgenza della misura esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, e gli atti recano espressa motivazione sull’urgenza di impedire la partecipazione ad altre manifestazioni. Il terzo motivo è del pari inaccoglibile: non emergono illogicità nella valutazione di congruità della misura, e la domanda di riduzione della durata esula dai limiti della giurisdizione di annullamento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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