Sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. e omissione dell’avviso di avvio (TAR Molise n. 193 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Questore di sospendere la licenza di un esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura di misura di prevenzione e prescinde dalla condotta personale del titolare, valutando l’esercizio commerciale in sé. Esso reca in sé ragioni di urgenza idonee a escludere l’esigibilità dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990. La valutazione di pericolosità non è irragionevole quando si fonda su una pluralità di episodi di presenza di pregiudicati, verificatisi in un arco temporale significativo, e su precedenti di polizia del titolare. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione e sviamento.
Il Fatto
La titolare di un esercizio commerciale di Termoli ha impugnato il decreto con cui il Questore di Campobasso ha disposto, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione per sette giorni della licenza. La misura era già stata eseguita, ma la ricorrente ha dedotto la persistenza dell’interesse all’annullamento, poiché la ripetizione dei fatti può comportare la revoca della licenza; in via subordinata ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., per il danno da mancato guadagno e all’immagine, anche in ragione dell’affissione del cartello di chiusura.
Il ricorso si articolava in due motivi: violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e carente motivazione sulle ragioni di urgenza; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per illogicità, travisamento e difetto dei presupposti, oltre a violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione si è costituita deducendo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro dell’art. 100 T.U.L.P.S., che contempla tre fattispecie alternative: tumulti o gravi disordini; locale abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; esercizio che comunque costituisca pericolo per l’ordine pubblico, la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Richiama quindi l’orientamento secondo cui un singolo episodio isolato non integra i presupposti, salvo particolare gravità o allarme sociale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1752 del 2016), e che l’abitualità richiede pluralità di occasioni in un significativo lasso temporale (TAR Campania, Salerno, n. 284 del 2018).
La misura è qualificata come prevenzione e non come sanzione (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3422 del 2024): rileva la pericolosità sociale obiettiva dell’esercizio, non la responsabilità del titolare. Il potere discrezionale è sindacabile per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione e sviamento.
Sul primo motivo, il TAR ritiene giustificata l’omissione dell’avviso per le esigenze di celerità e urgenza, rinvenibili ex se nel pericolo per l’ordine pubblico presupposto dalla misura. L’effettività di tali ragioni è confermata dai fatti: nove episodi tra il 29.6.2021 e il 27.1.2022 con presenza di numerosi pregiudicati, e i precedenti di polizia della ricorrente per furto, traffico di stupefacenti e somministrazione di alcolici a minori di sedici anni.
Sul secondo motivo, la valutazione di pericolosità non presenta profili di irragionevolezza, fondandosi su un quadro solido e coerente. Le contestazioni della ricorrente — familiarità dei soggetti controllati e buona fede sull’origine della sostanza — sono giudicate generiche e prive di serio supporto documentale, senza indicazione delle ragioni per cui eliderebbero il giudizio questorile. Il provvedimento non è censurabile per carenza motivazionale, istruttoria, adeguatezza o sproporzione.
Il ricorso è quindi respinto, con rigetto dell’istanza istruttoria e condanna alle spese in favore dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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