Ammonimento per stalking senza obbligo di audizione: sufficiente la memoria difensiva (TAR Campania n. 4410 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 8 del d.l. n. 11/2009 non impone al Questore di audire personalmente il destinatario dell’ammonimento, limitandosi a richiedere che siano assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti. La partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo può realizzarsi anche mediante la presentazione di memorie difensive scritte, senza necessità di un contraddittorio orale, specie quando esigenze di celerità e prevenzione lo giustifichino. L’omessa audizione personale, in assenza di un obbligo di legge, integra un mero vizio di forma e non determina l’illegittimità del provvedimento. L’ammonimento, quale misura preventiva, non richiede la prova certa del reato di stalking, ma la sussistenza di elementi univoci e concordanti idonei a desumere una condotta minacciosa o molesta. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell’Amministrazione resta circoscritto alla manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente impugna davanti al TAR Campania l’ammonimento emesso dal Questore di Napoli ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, su istanza della ex moglie. Quest’ultima aveva denunciato che l’ex coniuge, non accettando la separazione intervenuta nel 2017, aveva posto in essere condotte ascrivibili ad atti persecutori.
Ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento, l’interessato depositava articolate memorie difensive di contestazione. Il Questore adottava comunque l’ammonimento, con invito a tenere condotta conforme alla legge e a desistere da comportamenti persecutori. Il ricorrente deduce violazione del contraddittorio procedimentale, per omessa audizione personale sua e della persona indicata, ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambe le censure. Sul primo motivo, la norma invocata non prescrive alcun obbligo di audizione del destinatario della misura: il Questore procede all’ammonimento ove ritenga fondata l’istanza, dopo aver assunto, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti. La partecipazione procedimentale può dunque realizzarsi anche attraverso memorie scritte, senza necessità di un contraddittorio orale.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha notificato la comunicazione di avvio, ha ricevuto e valutato le memorie difensive e, anziché ignorarle, ha avviato un supplemento di istruttoria con l’audizione di ulteriori persone informate sui fatti. La dedotta violazione del contraddittorio si risolve pertanto in un mero vizio di forma, non configurandosi un diritto all’audizione personale in assenza di specifico obbligo di legge.
Quanto al secondo motivo, il provvedimento fornisce una motivazione adeguata e congrua, esplicitando presupposti di fatto e di diritto. L’Amministrazione ha descritto i comportamenti ascritti al ricorrente — telefonate e messaggi molesti, apparizioni improvvise presso l’abitazione e il luogo di lavoro della parte lesa — e ha indicato gli elementi probatori acquisiti: dichiarazioni testimoniali, screenshot di chiamate, messaggi e email, formanti un quadro indiziario coerente e verosimile. La diversa ricostruzione del ricorrente è stata valutata e ritenuta non idonea a inficiare le risultanze istruttorie.
Il Collegio ribadisce che l’ammonimento, in quanto misura preventiva, non richiede la prova certa del reato di stalking, ma solo elementi univoci e concordanti da cui desumere un comportamento minaccioso o molesto idoneo a ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia e timore. La valutazione discrezionale dell’Amministrazione non è sindacabile se non per manifesta illogicità, nella specie non ravvisabile.
Quanto alla pretesa strumentalità della richiesta di ammonimento, essa è smentita dagli atti: la parte lesa aveva già denunciato i comportamenti persecutori in un esposto del 2017, anteriore e indipendente dalla controversia civile. La documentazione evidenzia un insieme coordinato di condotte moleste protratte nel tempo, non riconducibili a mere reazioni a vicende giudiziarie. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità del caso e della limitata attività defensionale.
Nota della Redazione
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