Revocazione per contrasto con giudicato esterno e errore di fatto (Cons. Stato n. 8754 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione prevista dall’art. 395, n. 5, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., è inammissibile quando la sentenza asseritamente contrastante con altra avente autorità di cosa giudicata sia già stata oggetto di espressa pronuncia nella decisione impugnata. In tal caso opera la preclusione testuale della norma, che esclude la revocazione quando il giudice “abbia pronunciato sulla relativa eccezione”. Parimenti inammissibile è la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. allorché il punto dedotto abbia costituito oggetto di specifica valutazione nella sentenza revocanda. La prospettazione di una diversa lettura delle risultanze di causa e della qualificazione giuridica delle opere integra un preteso errore di diritto, non un errore di fatto, e come tale non è deducibile con il rimedio revocatorio.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, impugnava dinanzi al TAR Lazio l’ordinanza con cui Roma Capitale aveva ordinato la demolizione delle opere realizzate in difformità da una s.c.i.a. presentata nel 2018. Il Comune contestava la chiusura di una tettoia su tre lati, con collocazione di tavolini e sedie e ampliamento del locale commerciale.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso con sentenza breve. Il Consiglio di Stato, con decisione del 2023, rigettava l’appello. La parte proponeva quindi ricorso per revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395 nn. 4 e 5 c.p.c., deducendo il contrasto con una sentenza del Consiglio di Stato del 2021 — che aveva annullato la decadenza della comunicazione di ampliamento commerciale — e con una sentenza penale di assoluzione, oltre a un errore di fatto sulla configurabilità dell’ampliamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al contrasto con giudicato, richiama il testo dell’art. 395, n. 5, c.p.c., che consente la revocazione solo se la sentenza “non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”. La sentenza revocanda si era invece espressamente soffermata su entrambe le decisioni addotte: aveva escluso la decisività della pronuncia del 2021, rilevando che l’ordinanza di demolizione si fondava su due distinti ordini di ragioni; e aveva negato portata decisiva alla sentenza penale, in applicazione del consolidato orientamento secondo cui il giudicato penale è invocabile ex art. 654 c.p.p. solo nei confronti dell’Amministrazione che abbia preso parte al giudizio, evenienza non ricorrente.
Sussiste dunque l’espressa evenienza preclusiva. Il Collegio richiama in proposito Cass. civ., sez. V, n. 28733 del 04.10.2022: in tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata, la sentenza d’appello difforme non è impugnabile con la revocazione.
Quanto all’errore di fatto, il Collegio ricorda che l’art. 395, n. 4, c.p.c. lo configura solo quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso. Nel caso concreto la sentenza revocanda aveva specificamente valutato la natura della tettoia e la ricorrenza di opere di chiusura idonee a creare nuovi spazi commerciali, climatizzati.
Il motivo, osserva il Collegio, invoca in realtà una diversa lettura delle risultanze di causa e una nuova qualificazione giuridica delle opere: si prospetta un preteso errore di diritto, non un errore di fatto, con conseguente inammissibilità. I profili esaminati sono assorbenti. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 106 c.p.c. – Intervento su istanza di parte
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
- Art. 654 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi