Silenzio inadempimento escluso se l’istanza non è formalizzata in presenza (TAR Molise n. 369 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra gli estremi del silenzio-inadempimento la condotta dell’Amministrazione che, a fronte di una richiesta meramente informativa sulle modalità di presentazione della domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, abbia fornito le indicazioni procedimentali e fissato l’appuntamento per la formalizzazione. Il rilascio del titolo presuppone la presentazione personale dell’istante presso l’Ufficio Immigrazione, funzionale all’identificazione, ai rilievi foto-dattiloscopici e alla verifica della corrispondenza delle fotografie. Il diritto al titolo di viaggio del titolare di protezione sussidiaria è condizionato, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, all’accertamento delle fondate ragioni che impediscono di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. L’atto di diffida del difensore non supplisce alla mancata formalizzazione dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, ha adito il TAR Molise per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Campobasso in ordine alla richiesta di rilascio del titolo di viaggio per stranieri. L’istanza era stata rappresentata come espressa in data 26.02.2025, con precedente PEC del novembre 2024.

Il Ministero dell’Interno, costituitosi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la PEC iniziale costituisse una semplice richiesta di informazioni sulla procedura e che neppure l’atto di diffida del difensore potesse qualificarsi come valida domanda di rilascio. Il ricorrente ha affidato l’impugnativa a tre motivi, vertenti sul diritto al titolo di viaggio, sul ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 e sulla qualificazione del diritto azionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, accogliendo l’eccezione della difesa erariale. Il ricorrente non ha mai formalizzato la richiesta di rilascio del titolo nei modi previsti, essendosi limitato a domandare informazioni sulla procedura da seguire. Nella PEC del 23.11.2024 si leggeva, infatti, una richiesta di informazioni “in merito alla procedura per la presentazione della domanda”.

L’Amministrazione non è rimasta inerte rispetto a tale richiesta: con la PEC del 3.12.2024 ha indicato l’appuntamento per il ritiro, le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre, ossia fotografie, bollettino e marca da bollo.

La difesa erariale ha inoltre chiarito che la formalizzazione dell’istanza presuppone la necessaria presenza fisica del richiedente presso l’Ufficio Immigrazione. Dopo l’identificazione e l’acquisizione dei rilievi foto-dattiloscopici viene rilasciata la ricevuta di presentazione. Non era pertanto possibile avanzare la richiesta per via meramente telematica, dovendo l’Ufficio verificare l’identità del soggetto e la corrispondenza delle fotografie.

Il ricorrente si è astenuto dal dare seguito alla richiesta con la propria presentazione personale, sottraendosi alle verifiche descritte. Per tale ragione non può giovarsi dell’atto di diffida del 26 febbraio 2025.

Il Collegio ha inoltre rilevato che la Questura, in data 19 dicembre 2024, aveva domandato la produzione di un’attestazione della rappresentanza governativa del Paese di cittadinanza, dalla quale emergesse l’impossibilità di ottenere il passaporto. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, il titolo di viaggio è emesso solo quando sussistono fondate ragioni che non consentono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Neppure tale attestazione è stata prodotta.

In definitiva, non è ravvisabile alcun ingiustificato silenzio della Questura, che si era attivata per fornire tutte le informazioni necessarie. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese processuali per sussistenza delle eccezionali ragioni previste dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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