Ammonimento per stalking: bastano indizi di condotta molesta (TAR Toscana n. 1825 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 non presuppone l’acquisizione della prova richiesta per la condanna del reato di atti persecutori, ma si fonda su una base indiziaria e di tipo probabilistico. È sufficiente la sussistenza di elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, avvertito come tale dal destinatario e idoneo a determinare in lui un perdurante e grave stato di ansia e paura. La valutazione del pericolo va condotta secondo un giudizio prognostico ex ante, relativo alla sussistenza di un mero pericolo di degenerazione in condotte costituenti reato. La misura non comporta limitazioni delle libertà del destinatario e consiste in un semplice invito a tenere una condotta conforme alla legge, con conseguente esclusione del dedotto vizio di proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Firenze lo aveva ammonito ex art. 8 del d.l. n. 11/2009, invitandolo ad astenersi da comportamenti persecutori nei confronti della controinteressata e a seguire un percorso di recupero presso un centro specializzato. L’adozione del provvedimento derivava dall’istanza della donna, che aveva segnalato condotte moleste e invasive, documentando l’invio di messaggi insistenti su più canali telematici, l’uso di profili anonimi per aggirare i blocchi, la pubblicazione di una recensione negativa e la condivisione di brani musicali dal contenuto allusivo.
Il ricorrente deduceva la violazione di legge per asserita mancanza dei presupposti, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e difetto d’istruttoria. Secondo la sua tesi, la vicenda si sarebbe esaurita in mere comunicazioni sui social network, prive di contenuto minaccioso o ossessivo e non idonee a cagionare un grave e perdurante stato di ansia, essendo peraltro la donna sempre in grado di interrompere i contatti tramite gli strumenti di blocco.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso richiamando l’orientamento consolidato recepito dalla Sezione, secondo cui l’ammonimento si fonda su una base indiziaria e probabilistica tipica del diritto amministrativo della prevenzione. Vengono citate le pronunce del Cons. di Stato n. 6958 del 2021, n. 2599 del 2015 e n. 7486 del 2023, oltre ai precedenti della stessa Sezione (TAR Toscana n. 1935 del 2025) e della Seconda Sezione (n. 46 del 2022).
Su questa base, il Collegio ritiene dirimente la documentazione depositata, dalla quale emerge l’invio di un notevole numero di messaggi insistenti e intrusivi su più canali social, non ricambiati e sin dall’inizio accolti con freddezza e poi respinti. Il ricorrente ha perseverato nei tentativi di contatto anche dopo che la donna aveva espresso la volontà di non interagire e dopo la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Tribunale valorizza quattro profili: l’invio di ulteriori messaggi dal tono aggressivo e il desiderio di incontrare fisicamente la donna; il ricatto della recensione negativa per farsi sbloccare; l’esternazione di sentimenti di odio, vendetta o controllo possessivo; la ventilazione allusiva, tramite brani musicali e richiami a fatti di cronaca, della possibilità di perdere il controllo e trascendere in comportamenti violenti.
La circostanza che il ricorrente non si sia mai presentato presso l’abitazione della donna e l’assenza di atti violenti non escludono la configurabilità della condotta persecutoria. Il carattere molesto, invasivo, reiterato per mesi, ossessivo e minaccioso dei messaggi integra gli estremi richiesti, tanto più che la comunicazione si spostava con ostinazione da un canale all’altro dopo ogni blocco. La valutazione ex ante consente di ritenere che la pervicacia e i toni cupi potessero perturbare l’equilibrio psico-fisico della vittima, anche considerando che ella non conosceva le reali caratteristiche della personalità del mittente.
La tesi minimizzante del ricorrente non è persuasiva e la valutazione del Questore non risulta priva di presupposti né irragionevole, essendo basata su adeguata istruttoria. La misura è proporzionata, non producendo limitazioni delle libertà ma consistendo in un semplice invito. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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