Danno da ritardo e prova della spettanza del bene della vita (TAR Campania n. 1056 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità aquiliana. Il risarcimento del danno ingiusto non può prescindere dalla spettanza del bene della vita: è necessario accertare, secondo un giudizio prognostico, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento ampliativo sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo dell’amministrazione. Il mero annullamento di un diniego per difetto di istruttoria o di motivazione non reca alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita. La domanda risarcitoria proposta quando il procedimento è ancora in itinere e il potere discrezionale resta intatto è sfornita del requisito dell’ingiustizia del danno. Il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati preclude il giudizio prognostico.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato nel 2009 alla Regione Campania istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, per un impianto eolico di 8 MW, con connessa istanza di valutazione di impatto ambientale. Il primo diniego, adottato nel 2017, è stato annullato dalla Sezione con sentenza n. 376/2019. La Regione ha riaperto l’istruttoria e la conferenza di servizi ha acquisito i pareri favorevoli delle amministrazioni coinvolte.
Non essendo intervenuta la conclusione definitiva del procedimento entro il termine di 240 giorni, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante per il ritardo e per l’illegittimo primo diniego, assumendo acclarata la spettanza del bene della vita e sussistente il requisito della colpa. Nel corso del giudizio sono sopravvenuti ulteriori dinieghi, anch’essi annullati, e infine un provvedimento di accoglimento parziale, limitato a due dei quattro aerogeneratori, a sua volta impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio dell’udienza. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il differimento della trattazione solo per casi eccezionali, da riportare nel verbale di udienza, e la relativa valutazione spetta al giudice. La necessità di proporre motivi aggiunti osta alla definizione del giudizio solo quando sussistano le condizioni per la decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio richiama inoltre l’art. 30, comma 5, c.p.a., che consente di formulare la domanda risarcitoria nel corso del giudizio di annullamento o entro 120 giorni dal suo passaggio in giudicato.
Nel merito, il Tribunale applica l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 7 del 2021. Il danno da ritardo è risarcibile solo quando risulti fondata l’istanza sulla quale l’amministrazione è rimasta inerte. La responsabilità ha natura extracontrattuale e richiede la lesione di un bene della vita; per la quantificazione operano i criteri degli artt. 1223 e 1227 cod. civ.. Il principio è ribadito dalla giurisprudenza successiva, tra cui Cons. Stato, sez. IV, n. 7797 del 2023 e Cons. Stato, sez. II, n. 6129 del 2024.
La prova della spettanza difetta nel caso concreto. La domanda è stata proposta quando il procedimento, riavviato dopo l’annullamento del primo diniego, era ancora in corso e il potere discrezionale restava intatto. Dalla sentenza di annullamento non era ricavabile alcuna prognosi sulla fattibilità dell’intervento. La tesi della ricorrente, secondo cui i pareri della Soprintendenza e del Comune sarebbero inammissibili perché resi in violazione dell’art. 14-quater della legge n. 241/1990, non consente di ritenere favorevole l’esito del procedimento.
Il Collegio richiama la fattispecie sovrapponibile decisa dal TAR Molise, sez. I, n. 234 del 2023, che ha escluso l’ingiustizia del danno in assenza di prova certa della ragionevole spettanza del bene della vita, richiamando il divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Nemmeno i dinieghi successivi, pur annullati, consentono di ricavare un favorevole apprezzamento dell’interesse pretensivo. L’autorizzazione da ultimo rilasciata è parziale e condizionata, e la sua impugnazione dimostra la non satisfattività rispetto agli interessi della società. La domanda è pertanto infondata, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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