Verifica di anomalia e valutazione globale dell’offerta: legittima l’esclusione (TAR Marche n. 241 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di congruità dell’offerta non ha carattere sanzionatorio e non consiste nella ricerca di singole inesattezze o carenze delle giustificazioni: essa mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso e in concreto, sia attendibile e affidabile rispetto al fine da raggiungere, con la conseguenza che rileva la sola inattendibilità complessiva e non quella delle singole voci. L’esclusione è pertanto legittima quando il bilancio stimato dell’offerta, ricostruito sui costi e sui ricavi, evidenzi una perdita non compensabile. Una volta divenuta definitiva l’esclusione, il concorrente legittimamente escluso perde il titolo a partecipare e, con esso, la legittimazione a impugnare l’aggiudicazione e i successivi atti della procedura, salvo che non contesti vittoriosamente la propria esclusione.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla gara indetta per l’affidamento quinquennale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e si collocava al primo posto della graduatoria. La sua offerta, risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, veniva sottoposta a verifica di congruità che si chiudeva negativamente, con la conseguente esclusione.

In sede cautelare il Collegio rilevava la possibile fondatezza del gravame quanto alla violazione del contraddittorio tecnico e disponeva un nuovo confronto sulla congruità. Il riesame confermava l’incongruità; la nuova istanza cautelare era respinta con riserva di verificazione, e nelle more il servizio veniva aggiudicato alla controinteressata, seconda in graduatoria. Contro questi atti la ricorrente proponeva due successivi ricorsi per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale conferma anzitutto quanto già osservato in sede cautelare: dopo il riesame disposto, le doglianze di carattere formale e procedurale hanno perso rilevanza sostanziale, poiché un eventuale annullamento avrebbe imposto solo una nuova e inutile fase partecipativa, essendo le parti rimaste ferme sulle rispettive posizioni tecniche. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, 29/7/2021, n. 5609. Le deduzioni tecniche delle parti sono ritenute ammissibili in applicazione dell’art. 46, comma 2, e 73, comma 1, del c.p.a..

Passando al merito, il Tribunale ribadisce che la verifica di anomalia ha natura globale e non sanzionatoria, dovendo accertare la serietà dell’offerta nel suo complesso e non le singole voci, richiamando TAR Marche, Sez. I, 16/1/2024 n. 57. Quanto ai costi, condivide le conclusioni del verificatore circa la congruità dell’importo di € 733.428 indicato dalla ricorrente per l’anno 2023, comprensivo in via forfettaria dell’eventuale quota di finanziamenti e contributi.

Sui ricavi, la questione è analizzata per macro voci. Per la plastica, il Collegio accoglie l’ipotesi 1 della verificazione, correggendo il costo di riaddebito e fissando il ricavo in € 32.602,55. Per carta e cartone, ritiene non rappresentativa la documentazione fotografica esibita dalla ricorrente e generiche le dichiarazioni raccolte, scartando tanto l’ipotesi basata sui dati ORSO del solo 2023 quanto quella fondata sugli anni precedenti, entrambe fuori media regionale; adotta così l’ipotesi 2, con ricavo di € 31.628,50. Per il vetro richiama l’ipotesi 2 del verificatore, aggiornata a € 12.349,34, e per il Biorepack conferma € 1.027,17.

Il bilancio stimato evidenzia ricavi per € 77.607,56 a fronte di un corrispettivo di € 641.401, con una perdita di € 14.419,44 non compensabile: l’offerta è quindi complessivamente incongrua e l’esclusione corretta. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene l’inammissibilità dell’impugnativa dell’aggiudicazione per difetto di legittimazione, richiamando Cons. Stato, Sez. V, 4/7/2023 n. 6530. Nel merito esclude effetti decadenziali e ritiene non necessaria la verifica di anomalia dell’offerta della controinteressata, non superando il relativo punteggio i quattro quinti del massimo, in applicazione dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e del principio di invarianza. Il ricorso è respinto, con spese di verificazione e processuali a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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