Ampliamento in zona agricola senza titolo: esclusa sanatoria premiale Piano casa (TAR Marche n. 63 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In zona agricola, l’art. 6 della legge regionale n. 13/1990 consente gli interventi di miglioramento igienico-funzionale e distributivo sugli edifici rurali esistenti a prescindere dalla qualifica di imprenditore agricolo, ma solo senza alcun aumento di volumetria. L’intervento che realizzi un nuovo volume non rientra in tale disciplina e resta soggetto alla regola che subordina il rilascio del titolo alle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo. Le previsioni regionali attuative del Piano casa hanno carattere straordinario e premiale e non possono essere invocate per conseguire l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 su edifici abusivi non ancora condonati. È quindi irrilevante che l’ampliamento premiale sia consentito in deroga agli strumenti urbanistici comunali e ai piani territoriali.
Il Fatto
Il ricorrente presentava nel 2007 al Comune di Ascoli Piceno domanda di permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate su un immobile di proprietà in zona agricola: parziale ampliamento, una scala esterna di collegamento al piano superiore e servizi igienici. Gli interventi risalivano al 2003 ed erano già stati oggetto di una domanda di condono ex legge n. 326/2003, respinta per asserita mancata ultimazione dei lavori entro il 31 marzo 2003.
Il Comune negava anche la sanatoria, adducendo il difetto della qualifica di imprenditore agricolo principale e il divieto di ampliamento in zona agricola posto dall’art. 18 delle NTA del PTC provinciale. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo l’applicabilità dell’art. 6 della legge regionale n. 13/1990, la violazione dell’art. 13, comma 2, della stessa legge e delle previsioni del Piano casa regionale di cui alla legge regionale n. 22/2009.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto i primi due motivi, congiuntamente, e nega l’applicabilità dell’art. 6 della legge regionale n. 13/1990. La norma ammette, negli edifici rurali esistenti in zona agricola e anche in assenza della qualifica di imprenditore agricolo, miglioramenti igienico-funzionali e distributivi, ma a condizione che non vi sia alcun aumento di volumetria. L’intervento da sanare, secondo la relazione tecnica e la planimetria allegata alla domanda, ha comportato un incremento di 135,15 mc, realizzando un nuovo volume: dato incontestato e incompatibile con la fattispecie normativa.
Il Tribunale ritiene irrilevante che l’immobile abbia di fatto perso la destinazione agricola. La classificazione di zona “Verde Vincolata A” impressa dallo strumento urbanistico resta vincolante, e il richiamo all’art. 2 del DM n. 1444 del 1968 non è condivisibile, trattandosi di norma sulle zone territoriali omogenee che persegue una finalità diversa.
Quanto all’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 13/1990, la norma consente ai soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo di ottenere titoli edilizi solo per gli interventi di cui all’art. 6. Per gli interventi riconducibili all’art. 5, come quello in esame, la disciplina regionale subordina il rilascio del titolo alle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo, qualifica pacificamente assente.
Sui motivi relativi al Piano casa, il Collegio osserva che gli interventi previsti dalle norme regionali attuative hanno carattere straordinario e premiale e sono consentiti solo su edifici legittimamente realizzati e assistiti da preventivo titolo edilizio. L’art. 4, commi 5, lettera f), e 9, della legge regionale n. 22/2009, nel testo vigente ratione temporis, esclude espressamente la possibilità di beneficiare dell’incremento premiale per conseguire l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, anche per edifici parzialmente abusivi non condonati, quale quello in questione. Il Collegio richiama sul punto TAR Marche, Sez. II, n. 860 del 2024, Sez. I, n. 699 del 2023 e Sez. I, n. 54 del 2017.
Il comma 9-bis del medesimo art. 4, che estende le disposizioni dell’art. 36 agli interventi del Piano casa, non si applica ratione temporis, essendo stato introdotto dopo la presentazione della domanda di sanatoria. Caduta l’applicabilità del Piano casa, diventa irrilevante la censura sulla derogabilità dell’art. 18 delle NTA del PTC. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione dei profili di novità delle questioni.
Nota della Redazione
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