Nulla osta paesaggistico e sanatoria rilevano la volumetria aggiunta in zona C2 (Cons. Stato n. 8469 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone C2 del Piano del Parco l’art. 8, comma 8, delle norme di attuazione ammette i soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, oltre a quelli legati agli usi agricoli e agrituristici. La realizzazione di un locale sottotetto che sviluppa nuova volumetria costituisce intervento eccedente tali tipologie e non è assentibile. La sanatoria paesaggistica di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 non si applica quando i lavori abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Il confronto ai fini della valutazione va condotto tra stato di fatto e stato di arrivo, non tra quest’ultimo e un assetto storico non comprovato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto all’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni il nulla osta ex art. 13 della legge n. 394/1991 su un’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica, ex artt. 181 e 167 del d.lgs. n. 42/2004. Oggetto della richiesta era il tetto di copertura di un edificio sito in area ricadente in zona C2 (di protezione) secondo il Piano del Parco.
L’Ente Parco aveva negato il nulla osta con provvedimento del 28 maggio 2018. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso con la sentenza n. 1766/2022, rilevando che l’opera integrava una trasformazione rilevante dell’organismo edilizio. Di qui l’appello, con cui si sostiene che la disciplina del Piano del Parco riguarderebbe solo gli interventi di nuova realizzazione e che, per quelli già eseguiti, troverebbe applicazione l’autorizzazione postuma paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione. Il primo passaggio riguarda il metodo di valutazione: il raffronto va operato tra stato di fatto e stato da realizzare. L’appellante assume come situazione di partenza la consistenza dell’immobile nel 1977, ma di tale consistenza non è dimostrata l’effettiva sussistenza al momento dell’esecuzione dei lavori.
Il Collegio condivide allora il ragionamento del TAR, che ha fatto riferimento alla descrizione contenuta nel provvedimento di diniego: un locale sottotetto destinato a uffici, con superficie di mq 121 e nuova volumetria pari a mc 329, altezza massima interna di m 2,60 e altezze alla gronda di m 1,50 e m 2,25. Si tratta dunque di variazioni plano-volumetriche e altimetriche che escludono la riconducibilità dell’opera alle tipologie di cui all’art. 3, comma 1, lett. a, b e c, del d.P.R. n. 380/2001, richiamate dall’art. 8, comma 8, delle NA del Piano del Parco.
La Corte osserva inoltre che l’uso agricolo, unica ulteriore ipotesi ammessa in zona C2, è escluso dalla stessa ammissione dell’appellante: l’immobile è sempre stato destinato allo stoccaggio e al recupero inerti.
Cadono anche le censure sulla sanatoria postuma. L’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 opera solo per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, o aumento di quelli legittimamente realizzati, per l’impiego di materiali difformi, e per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’aumento di volumetria accertato preclude il primo come il terzo dei presupposti.
Quanto all’ambito temporale del Piano del Parco, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 3015 del 2013: le previsioni su ciò che è consentito e ciò che è vietato non riguardano solo le iniziative successive all’emanazione dello strumento, ma individuano ciò che può esistere nel territorio e, correlativamente, ciò che non può essere sanato. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese rispetto alle amministrazioni costituitesi con atto di mero stile e nulla rispetto a quella non costituita.
Nota della Redazione
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