Concessione di servizi museali integrati e legittimità dell’affidamento congiunto (TAR Toscana n. 93 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in concessione dei servizi museali di valorizzazione, ai sensi degli artt. 115 e 117 del d.lgs. n. 42/2004, può essere indetto congiuntamente da più amministrazioni culturali mediante accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, che configura un’ipotesi di centralizzazione temporanea delle committenze ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, senza necessità di qualificazione come centrale di committenza. Il direttore del museo può disporre l’esternalizzazione dei servizi anche in assenza delle linee guida del Direttore generale Musei, purché non le contraddica, non potendosi configurare un potere di veto incompatibile con il buon andamento. L’affidamento del servizio di biglietteria in concessione, se gestito in forma integrata con i servizi al pubblico, è legittimo. La durata della concessione è disciplinata dall’art. 168 del d.lgs. n. 50/2016, che prevale sul d.m. 29 gennaio 2008, n. 6, divenuto inapplicabile per sopravvenuta abrogazione della base legale. Il sindacato sui vincoli al concessionario e sul PEF non è volto a riesaminare la discrezionalità amministrativa nella scelta del modello gestionale.
Il Fatto
Le Gallerie degli Uffizi, con determinazione n. 100 del 10 maggio 2023, indicevano una gara aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali in favore dei musei delle Gallerie, della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dell’Opificio delle Pietre Dure, in virtù dell’accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990. All’esito della procedura si classificava prima il RTI Cooperativa Culture–Electa; terza la ricorrente, mandante del raggruppamento con Vivaticket e Opera Laboratori Fiorentini, già concessionaria del servizio in forza delle concessioni del 1998.
La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, la legge di gara e gli atti presupposti, deducendo con dieci motivi l’incompetenza delle Gallerie a bandire per conto degli altri enti, l’illegittimità dell’autorizzazione all’indizione congiunta, la risoluzione parziale della precedente concessione, la carenza di valorizzazione culturale, la centralità della biglietteria, la durata eccessiva, la violazione dello schema causale della concessione e la lacunosità del PEF.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. La terza classificata, non esclusa, che contesti in toto la legittimità della gara, coltiva un interesse strumentale alla riedizione della procedura, idoneo a fondare l’ammissibilità del gravame. L’interesse a proseguire nella proroga della concessione del 1998 è di mero fatto e irrilevante.
Sul primo motivo, la Sezione richiama la propria precedente sentenza n. 941/2023, confermata in appello: l’art. 37, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 50/2016 disciplina l’aggregazione temporanea delle committenze, non il ricorso alle centrali di committenza, e l’accordo individua legittimamente nelle Gallerie l’ente competente, con il RUP dipendente della stazione appaltante. Il secondo motivo è infondato: l’art. 43 del d.P.C.M. n. 169/2019 impone al direttore museale di rispettare le linee guida solo ove adottate, non attribuisce al Direttore generale un potere di veto.
Quanto alla precedente concessione, la stessa è cessata per decorso del tempo e prorogata fino al subentro del nuovo gestore: non vi è alcuna risoluzione unilaterale. La scelta gestionale del 1998 non vincola la discrezionalità amministrativa, che si riespande alla scadenza. Sul quarto motivo, il Collegio ribadisce che l’art. 117 non impone l’attivazione di tutti i servizi e che la mancanza di programmazione non inficia il bando, salvo irragionevolezza non dimostrata.
La biglietteria integrata è legittima ai sensi dell’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, come chiarito da Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 19 del 2013 e da Cons. Stato, Sez. V, n. 6622 del 2024: la gestione integrata non fa perdere centralità ai servizi al pubblico. La durata di cinque anni più tre di proroga è coerente con l’art. 168 del d.lgs. n. 50/2016, non applicandosi più il d.m. n. 6/2008. I vincoli al concessionario rispondono alla funzione di valorizzazione e il PEF indicativo non compromette l’equilibrio economico-finanziario, ricadendo sull’offerente l’onere del piano di commessa.
Nota della Redazione
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