Ottemperanza a sentenza civile di condanna e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 1009 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile di condanna al pagamento di somme, il creditore può agire anche quando il titolo non contenga l’esatta determinazione dell’importo, purché dal dispositivo e dalla motivazione la quantificazione sia possibile con un’operazione meramente matematica; in caso contrario la domanda è inammissibile. Il potere del giudice amministrativo, privo di giurisdizione sulla res litigiosa, è limitato alla stretta esecuzione di quanto statuito. Accertato l’inadempimento, il giudice dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato e, in caso di persistente inottemperanza, nomina il commissario ad acta. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta nei limiti del tetto del 10% dell’importo dovuto in linea capitale.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 6377/2023 pubblicata il 30.10.2023, aveva accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per taluni anni scolastici e del compenso spettante al personale ATA, condannando l’amministrazione al pagamento di € 3120,11 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

La sentenza, notificata in forma esecutiva il 25.01.2024, era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come da attestazione della cancelleria del 28.10.2024. Non essendo intervenuto alcun adempimento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione all’astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in sede di ottemperanza a sentenze civili di condanna, il creditore può agire non solo in presenza di condanne non generiche e definitive, ma anche quando il titolo, pur privo dell’esatta determinazione della somma, consenta la quantificazione con una operazione meramente matematica; diversamente, la domanda è inammissibile. Richiama inoltre il principio per cui i poteri del giudice amministrativo restano circoscritti alla stretta esecuzione del decisum, trattandosi di materia sottratta alla sua giurisdizione.

Nel caso concreto, dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza ottemperanda le somme risultano determinabili con calcolo aritmetico. Il ricorso è quindi accolto, previa verifica del rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm., del termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e del disposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, essendo la sentenza munita di formula esecutiva e notificata il 25.01.2024.

Accertata l’assenza di autonomo adempimento, il TAR dichiara l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme statuite, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza nomina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta in un dirigente designato dal Capo Dipartimento, con termine ulteriore di sessanta giorni. Il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Quanto alle spese successive al giudicato, il Collegio distingue: sono dovute quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, non quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, rimesse alla libera scelta del creditore. Accoglie infine la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata negli interessi legali sul complessivo dovuto, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo del 10% dell’importo capitale, secondo i criteri di non manifesta iniquità indicati dall’Adunanza Plenaria n. 7/2019 e dalla Adunanza Plenaria n. 8/2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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